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lunedì 1 ottobre 2012

Integrativa dopo il controllo automatizzato


La ricezione di un avviso bonario non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa

Premessa – La ricezione della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, inviata dall’Agenzia al contribuente, non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa, ma costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso, precludendo, quindi, la riduzione delle sanzioni ex art. 13, D.Lgs. 472/97.

Ravvedimento operoso - L’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, al comma 8, prevede la possibilità per i contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione della dichiarazione, mediante presentazione di una successiva dichiarazione entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per le irregolarità tributarie che ne derivano, l’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede la riduzione a un ottavo delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il medesimo articolo 13, tuttavia, subordina il beneficio della riduzione delle sanzioni alla condizione che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Controllo automatizzato – Circa l’irrogazione delle sanzioni, l’Amministrazione Finanziaria procede annualmente al controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, provvedendo a correggere gli eventuali errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte e a verificare la congruità e la tempestività dei versamenti. In conseguenza di tale attività, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli esiti del controllo effettuato, al fine di evitare la reiterazione degli errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Integrativa dopo la comunicazione - La ricezione di tale comunicazione (da parte del contribuente o dell’intermediario designato) non preclude, di per sé, la possibilità di presentare, nei termini previsti dalla norma, una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori od omissioni (Agenzia delle Entrate, circolare 18/2011).

Ravvedimento dopo l’integrativa - E’ necessario, tuttavia, tener presente che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la formale conoscenza da parte del contribuente (direttamente o per il tramite dell’intermediario) dell’inizio di una attività di controllo, come quella di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (e quindi di beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni) con riferimento alle irregolarità riscontrabili con il medesimo controllo. In conclusione, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non potrà beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dell’attività di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Violazioni sanabili - Il medesimo contribuente potrà, invece, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato (come, ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito percepito e, in genere, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), salvo che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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