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venerdì 20 settembre 2013

Diritti d’autore e d’immagine. Focus sull’aspetto contributivo

L’imposizione contributiva scatta solo se i compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore derivano dall’esercizio abituale di arti e professioni

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 14712/2013, ha fornito utili chiarimenti in ordine al trattamento contributivo di somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine, anche in relazione a situazioni di presunta irregolarità rilevate nell’ambito delle operazioni di accertamento sui soggetti titolari di redditi derivanti da arti e professioni, dichiarati nel quadro RE del Modello Unico, in assenza di contribuzione alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/95 (operazione POSEIDONE).

Trattamento fiscale e contributivo
 – In via preliminare, l’INPS rammenta che il diritto di autore (disciplinato dall’art. 2575-2583 c.c.) riguarda “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il titolare del diritto di autore è l’autore stesso, che lo acquisisce, a titolo originario, con la creazione dell’opera. Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore, è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito: dall’autore; da aventi causa a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell’autore); da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo. Nel primo caso, per la determinazione del reddito imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo. Nel secondo caso invece, il compenso per l’utilizzazione economica del diritto di autore rientra nella categoria dei redditi diversi e costituisce reddito imponibile per l’intero importo. Anche nel terzo caso, il compenso per l’utilizzazione economica del diritto di autore rientra nella categoria dei redditi diversi, ma all’importo lordo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo (art. 71, TUIR).

Aspetto previdenziale - Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni. Ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento di eventuali irregolarità contributive desumibili dall’incrocio delle informazioni fiscali e previdenziali, di norma, il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare in una delle seguenti fattispecie: libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti); artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (di seguito, per brevità, “FPLS”); lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS. Nel primo caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse; nel secondo caso, invece, l’obbligo contributivo (e informativo) sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992). Nel terzo e ultimo caso (lavoratore autonomo non iscritto al FPLS né iscritto a una Cassa professionale), trattandosi di redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo (quadro RL, sez. III, Unico PF), si configura, in prima approssimazione e fatti salvi eventuali errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi (che possono utilmente essere riscontrati con l’Amministrazione Finanziaria, attesa anche la diversa modulazione delle deduzioni forfettarie in ragione della qualità del percettore), l’iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria.

Diritto di immagine – Il diritto di immagine altro non è che un diritto riconosciuto alla persone affinché la propria immagine non venga diffusa o pubblicata senza l’autorizzazione della persona medesima. Sul piano tributario, il compenso per l’utilizzazione del diritto di immagine rientra nei redditi di lavoro autonomo derivanti dalla “cessione […] di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale” (art. 54, co. 1-quater, TUIR) ovvero nei redditi diversi rivenienti “dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” (art. 67, co. 1, lett. l)). In tal caso, il trattamento fiscale si differenzia a seconda che i proventi per l’utilizzazione del diritto siano percepiti da: il titolare originario del diritto nell’esercizio della sua attività professionale; il titolare originario del diritto al di fuori dell’esercizio della sua attività professionale, nonché un soggetto diverso dal titolare originario del diritto avente causa al suo sfruttamento economico a titolo gratuito ovvero oneroso. Nel primo caso il compenso rientra fra i redditi di lavoro autonomo ed è assoggettato ad imposizione, nel periodo di imposta di percezione, per l’intero ammontare. Nel secondo caso, il reddito è indicato nel quadro RL (altri redditi), sez. II-A (redditi diversi), al rigo RL16 che riporta specificamente i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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