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lunedì 30 settembre 2013

Errori in sede di ravvedimento nel termine lungo

Circolare Assonime n. 29 del 27 settembre 2013

Assonime commenta i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, in merito al comportamento da adottare in caso di errori commessi dai contribuenti in sede diravvedimento operoso e di versamento delle imposte nel c.d. “termine lungo”. 
Si tratta di chiarimenti che, ispirati a principi di equità e logicità del sistema, rettificano la prassi adottata in passato da alcuni uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria e confermano le posizioni interpretative espresse da Assonime.

Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla tematica degli errori commessi dai contribuenti in sede di applicazione degli istituti di cui agli artt. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001; il primo permette di versare una sanzione ridotta in caso di omesso o parziale versamento delle imposte e il secondo la facoltà di effettuare il versamento del saldo e del primo acconto scaturenti da Unico e IRAP nel termine lungo, cioè entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, previo pagamento di una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. Con tale documento di prassi, fa notare Assonime, l’Agenzia ha condiviso le posizioni interpretative che l’Associazione aveva prospettato: in particolare, l’Agenzia ha attribuito preminente rilevanza al comportamento concludente dei contribuenti.

Gli errori commessi dai contribuenti in merito alle somme dovute a titolo di ravvedimento
 –I contribuenti che commettono errori in sede di versamento delle imposte dovute possono fruire dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) ottenendo una riduzione:
a un decimo delle sanzioni previste per l’omesso versamento delle imposte (pari al 30 % dell’omesso versamento - art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di versamento - c.d. ravvedimento nel termine breve;
o a un ottavo, qualora il predetto versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997) - c.d. ravvedimento nel termine lungo.

Oltre alla sanzione, i contribuenti devono provvedere anche al pagamento del tributo, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Al riguardo, taluni Uffici dell’Amministrazione finanziaria, in un iniziale approccio interpretativo, avevano ritenuto che anche errori di lievissima entità nella determinazione degli importi dovuti a titolo di ravvedimento (imposta, sanzioni e interessi) rappresentassero fattori che impediscono il perfezionamento del ravvedimento, con conseguente comminatoria delle sanzioni in misura integrale.
Tuttavia, è spesso accaduto e ben può continuare ad accadere ancora che i contribuenti abbiano commesso errori non sul quantum dell’imposta da versare, bensì sull’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento; nell’esempio precedente ad esempio la società versa a titolo di sanzione solo 5 (anziché 10). In questi casi, gli organi accertatori hanno ritenuto che 5 è un importo sufficiente per ravvedere il 50% della violazione e, cioè, 50; con la conseguenza che in sede di rettifica hanno applicato lasanzione ordinaria pari al 100% sul residuo importo di 50, sul residuo importo, cioè, dell’imposta originariamente dovuta, non attribuendo alcuna rilevanza al fatto che tale residuo importo sia stato, pur sempre, correttamente versato nei termini previsti per il ravvedimento operoso.
Assonime aveva fatto notare come l’efficacia (parziale) del ravvedimento si sarebbe dovuta correttamente valutare in “termini quantitativi complessivi”, ponendo attenzione, appunto, al versamento totale effettuato dal contribuente, a prescindere da come egli abbia ripartito la somma versata nel relativo modello di pagamento. In altri termini, riprendendo l’esempio sin qui prospettato, deve assumersi che il versamento della società risulti congruo a ravvedere la violazione in esame per 95,45, così come emerge dalla proporzione 110:100=105:X, in ragione del fatto che il versamento effettuato da tale società unitariamente considerato (105) dovrebbe essere ripartito in 95,45 a titolo di imposta e 9,55 a titolo di sanzione ridotta. Con la conseguenza, quindi, che la società B doveva essere chiamata a versare le sanzioni in misura integrale in relazione a quella parte di violazione non ravveduta pari a 4,55 e non a 50.
Con la risoluzione n. 27/E del 2013, l’Agenzia delle entrate ha condiviso questa soluzione interpretativa, confermando che in questi casi il ravvedimento deve intendersi perfezionato in misura proporzionata al versamento complessivamente effettuato dal contribuente e che gli uffici, a tal fine, devono provvedere, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere l’importo versato in modo tale riallocare correttamente la somma versata nelle varie componenti di debito nascenti dalla disciplina del ravvedimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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