DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 16 settembre 2013

IL CONTRATTO DI COMODATO

Il caso - Il contratto di comodato, data la sua gratuità, rappresenta una forma contrattuale a cui si fa ricorso in molteplici occasioni. Tuttavia, non è spesso chiaro quando si debba procedere alla registrazione del contratto e con quale periodicità sia necessario procedere al versamento dell’imposta di registro. 

Una prima definizione – Il contratto di comodato è un contratto a titolo gratuito: la causa è generalmente lo spirito di liberalità, ma può anche trattarsi di un prestito gratuito giustificato dai rapporti di affari intercorrenti tra le parti (può pertanto accadere che un’impresa dia in comodato dei proprio macchinari a un’altra impresa affinché ne faccia uso per un proprio interesse economico). 
La gratuità distingue il comodato dalla locazione: se per l’uso della cosa altrui è previsto un corrispettivo, il contratto è di locazione. 
Tuttavia, al comodatario può essere imposto un onere. È però necessario che tale onere non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa ed assuma così la natura di una controprestazione: si ritengono pertanto compatibili con la natura del contratto di comodato i rimborsi spese per le utenze, nonché piccole spese di manutenzione e ristrutturazione finalizzate alla conservazione del bene senza che ciò comporti un incremento del valore del bene stesso. 

Il termine – La cosa dovrà essere restituita alla scadenza del termine pattuito ma, se non è previsto un termine, la restituzione deve avvenire quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto. 
Se durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno del comodante, questi può richiederne la restituzione immediata. 
Se infine, non è fissato un termine e non è possibile individuare un termine in relazione allo scopo previsto, la cosa andrà restituita a richiesta del comodante. 
In ogni caso, nulla vieta che possa essere fissato un termine con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza. 

La registrazione – Il contratto di comodato non è sempre soggetto a registrazione. 
I contratti verbali di comodato, siano essi relativi a beni mobili o immobili non sono infatti soggetti a registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (R.M. 14/E/2001). 
Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta lo stesso è invece soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 168,00. È dovuta inoltre l’imposta di bollo in misura ordinaria. 
La registrazione va effettuata solo alla stipula e non sono previsti versamenti annuali. Nel caso in cui sia stabilito il rinnovo tacito alla scadenza non è necessario procedere al versamento dell’imposta di registro in occasione del rinnovo. 
In caso di contratto di comodato su beni mobili la registrazione è invece richiesta solo se il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre se il contratto è redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è prevista la registrazione solo in caso d’uso (ovvero solo nel momento in cui tali atti siano depositati presso le cancellerie giudiziarie, per procedimenti di volontaria giurisdizione - e non per i procedimenti di contenzioso ordinario - e presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali). 

Nel caso in cui sia richiesta la registrazione è necessario provvedervi entro il termine massimo di 20 giorni, apponendo una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate di contratto o 100 righe (generalmente su due copie del contratto). Sarà inoltre necessaria una marca da bollo da 2 euro se la data della marca da bollo è successiva a quella della stipula. 
Oltre a presentare il modello F23 con l’imposta di 168 euro versata è altresì necessario presentare il modello 69.

Nessun commento:

Posta un commento