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venerdì 6 settembre 2013

Il nuovo regime sanzionatorio nel caso di omessa compilazione del quadro RW.

A cura di Alberto Nastasia

L’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha ridotto la misura delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale attraverso la riscrittura dell’art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167. 

L’intervento modificativo era stato da più parti sollecitato allo scopo di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; in questa direzione si è espresso anche l’Ordine Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella norma di comportamento n. 185 dell’11 settembre 2012.

Il riferimento normativo è, come detto, costituito dal D.L. 167/1990 che impone a tutti i contribuenti residenti in Italia che detengano in uno Stato estero un investimento di importo superiore a diecimila euro ovvero che abbiano effettuato movimentazioni riferite all’investimento, dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia ovvero estero su estero, di importo complessivo superiore a diecimila euro, anche qualora detti trasferimenti siano stati operati per il tramite di intermediari, di compilare l’apposito quadro RW di Unico.

Al riguardo, il richiamato documento degli esperti contabili osserva che le sanzioni applicabili alle violazioni per mancata compilazione del quadro RW sono fortemente penalizzanti, in quanto l’art. 5, comma 4, del D.L. n. 167/1990 punisce la violazione dell’obbligo di dichiarazione con la sanzione amministrativa dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.

Inoltre, i dottori commercialisti non hanno mancato di evidenziare che le Autorità comunitarie hanno richiesto all’Italia informazioni e delucidazioni in ordine al sistema sanzionatorio relativo al monitoraggio fiscale.

Pertanto, proprio allo scopo di chiudere la procedura di pre-infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, all’art. 9 della legge europea sono state previste specifiche disposizioni in materia di monitoraggio fiscale che, fra l’altro, riducono significativamente le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW di Unico.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività detenute all’estero è, infatti, oggi punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, raddoppiata nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute in paradisi fiscali.
Qualora la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione,in misura fissa, pari a 258 euro.

In tutti i casi in cui si sia già proceduto alla contestazione delle violazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, trova applicazione il principio del “favor rei”, con conseguente applicazione delle nuove misure sanzionatorie.
In attesa di più precise indicazioni di prassi inerenti la concreta applicazione delle nuove misure sanzionatorie, non può che salutarsi con favore l’intervento modificativo operato.

Non può, tuttavia, sottacersi che si tratta di un’azione isolata.

Ciò di cui si avverte la reale necessità è, invece, una organica revisione dell’intero quadro delle sanzioni tributarie allo scopo di ricondurlo nei canoni della proporzionalità rispetto all’effettiva pericolosità del comportamento posto in essere.

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