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venerdì 6 maggio 2011

Non versare le ritenute previdenziali sui compensi dei collaboratori è reato

Il «collegato lavoro» ha esteso ai committenti la disciplina per il lavoro dipendente
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Con la circolare n. 71/2011, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 39 della L. 183/2010, la norma del c.d. collegato lavoro che ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla Gestione separata, configuri, per i committenti, l’ipotesi di reato prevista – sinora soltanto nell’ambito della subordinazione – dall’art. 2, commi 1-bis e ss., del DL 463/83. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, stabilendo, come conseguenza sanzionatoria, la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.033 euro.
La ratio sottesa alla previsione di una fattispecie penale (di carattere delittuoso) è evidente: invero, mentre in generale per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi – abolite le sanzioni amministrative ad opera dell’art. 116, comma 12, della L. 388/2000 – sono previste esclusivamente sanzioni civili, l’omesso versamento da parte del datore di lavoro della quota di contributi a carico del lavoratore, trattenuta al momento dell’erogazione della retribuzione, concretizza un fatto di appropriazione indebita, meritevole di essere sanzionato penalmente. A seguito dell’intervento della L. 183/2010, tali considerazioni valgono anche con riferimento al committente, tenuto anch’esso, per legge, a versare alla Gestione separata l’intero importo dei contributi dovuti, anche per la quota (pari a un terzo) posta a carico del collaboratore, trattenuta al momento della corresponsione del compenso.
Con il collegato lavoro è stato, dunque, compiuto un ulteriore e importante passo in avanti nel processo di avvicinamento del regime normativo e contributivo del lavoro parasubordinato a quello subordinato.
Nella circolare citata, l’INPS precisa, innanzitutto, che, poiché la L. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, la disciplina contenuta nell’art. 39 si applica soltanto a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre 2010. Ciò anche in applicazione di uno dei principi cardine del diritto penale, quale il principio di irretroattività.
Il richiamo, operato dal suddetto articolo, al regime previsto per i datori di lavoro subordinato comporta che, anche nei confronti dei committenti, all’accertamento dell’omesso versamento delle ritenute debba seguire un provvedimento di contestazione o notificazione dell’illecito, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi. Nel caso in cui il pagamento avvenga entro tale termine, è infatti prevista, per il trasgressore, una speciale ipotesi di non punibilità sopravvenuta.
Anche in presenza di avvenuto adempimento, rimane tuttavia fermo, una volta trascorso il termine di tre mesi, l’obbligo per l’accertatore di trasmettere la denuncia di reato all’Autorità giudiziaria.
Quanto all’ambito di operatività della norma, l’INPS sottolinea come essa possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei committenti che si avvalgano delle prestazioni lavorative effettuate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, ossia i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali). Il principio di stretta legalità che caratterizza la materia penale impedisce, infatti, l’estensione analogica di tale ambito ad altre categorie non menzionate dalla legge, benché tenute all’iscrizione alla Gestione separata (es. associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali).
Sempre sulla base della lettera della norma, l’Istituto esclude che la fattispecie di reato di cui si tratta possa ricorrere, oltre che nell’ipotesi in cui non sussista un rapporto di committenza, anche nel caso di coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore. Inoltre, come evidenziato nell’ambito del Forum Lavoro del 17 novembre 2010, dovendosi ritenere applicabile ai committenti non soltanto la normativa in questione, ma anche l’elaborazione giurisprudenziale cui essa ha dato vita, va tenuto presente che, secondo un orientamento consolidato (cfr., di recente, Cass. n. 10104/2011), il delitto di omesso versamento delle ritenute non è configurabile nei casi in cui al lavoratore non siano state materialmente corrisposte le somme dovute a titolo di corrispettivo.
Si ricorda, infine, che la responsabilità per il suddetto delitto deve essere sempre ricondotta al soggetto che, alla data di scadenza del termine previsto per il versamento dei contributi, risulti avere la responsabilità legale dell’adempimento. Ciò significa che, in caso di omesso versamento, il datore di lavoro, o il committente, non può andare esente da responsabilità nemmeno qualora abbia demandato l’incarico di provvedere a terzi (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.), gravando pur sempre sul titolare del rapporto di lavoro il dovere di controllare che il terzo adempia all’obbligazione

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