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mercoledì 18 settembre 2013

Unico SC 2013: la scadenza e i rimedi dopo la stessa

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e IVA), scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre 2013.
Una società invece con periodo d’imposta 1/7/2012 – 30/6/2013, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2013 ) per via telematica entro il 31 marzo 2014 .
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).
Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Correzione ed integrazione della dichiarazione - Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche ledichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel modello Unico SC 2013 ci sono tre caselle dedicate all’indicazione di una dichiarazione integrativa: “dichiarazione integrativa a favore”, “dichiarazione integrativa” e “dichiarazione integrativa di cui all’ art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98”.

Dichiarazione integrativa a favore – Nel modello Unico SC 2013 la casella “dichiarazione integrativa a favore” va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

Dichiarazione integrativa – La casella “dichiarazione integrativa” va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione che integra quella originale:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98) – Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 va barrata la terza casella dedicata; ciò avviene quando si deve modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta per effettuare la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata tale casella, ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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