DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 23 settembre 2013

Redditometro: le spese per elementi certi

Sotto osservazione le spese sostenute per mantenere i beni già presenti nell'Anagrafe tributaria

Premessa - L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 del 31 luglio scorso ha indicato quali sono le tipologie di spese che entrano in gioco per dare concreta attuazione alla fase di selezione e successivo accertamento con il nuovo redditometro. Tra queste figurano anche le “spese per elementi certi”.

La selezione - Nella fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo con il nuovo redditometro saranno rilevanti le seguenti spese: le “spese certe”, cioè già presenti nell'Anagrafe tributaria, ovvero indicate dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi; le “spese per elementi certi”, cioè le spese sostenute per mantenere i beni già presenti nell'Anagrafe; le spese per beni e servizi di uso corrente la cui classificazione è mutuata dall'ISTAT e infine le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

Le spese per elementi certi -
 Sono riconducibili nell'ambito della categoria delle spese per elementi certi “le spese di ammontare determinato dall'applicazione di elementi presenti in Anagrafe tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle barche, ecc.) di valori medi rilevati dai dati dell'ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento”.

Godimento di immobili -
 Sono riconducibili nell'ambito di tale categoria di spese le cc.dd. spese gestionali connesse al godimento degli immobili quali, ad esempio, gli oneri condominiali. “Il nuovo strumento considera tutte le abitazioni, comprese quelle all'estero, nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo siano detenute”. In tale ipotesi il Fisco ha certezza del possesso dei predetti beni, quindi acquisisce, sia pure indirettamente, la certezza che il contribuente abbia sostenuto le relative spese di manutenzione/gestione (spese per acqua e condominio e per manutenzione ordinaria).

Servizi per la casa - 
Si considerano tali anche le spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici e arredi e per altri beni e servizi per la casa. In buona sostanza se il contribuente possiede (a qualsiasi titolo) un'abitazione si presume che abbia anche sostenuto spese per l'acquisto dei predetti beni o servizi. Secondo quanto precisato dalla circolare n. 24 del 31 luglio scorso, in assenza di importi certi, le spese in questione “sono determinate moltiplicando la spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza per il numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale […] o in locazione (da rapportarsi alla quota o al periodo di possesso)”. Ad esempio l'ammontare così determinato sarà diverso per un nucleo familiare che vive in una regione del nord est rispetto a una regione del sud. Analogamente l'importo sarà diverso per una coppia con figli rispetto a una coppia senza figli.

Spese per trasporti -
 Si considerano tali anche le spese per i trasporti con particolare riguardo al mantenimento dei mezzi di trasporto. Preliminarmente è necessario individuare tutti i mezzi di trasporto di cui il contribuente ha avuto la disponibilità nel corso del periodo d'imposta. Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare con puntualità le predette spese, si deve fare riferimento alla potenza del mezzo di trasporto espressa in kw; di conseguenza “è calcolata la relativa spesa per carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, applicando i parametri contenuti nell'Allegato 1 della Tabella A allegata al D.M. 24.12.2012. La predetta tabella determina i Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto. Agli importi così determinati (presuntivamente o meglio in base a valori medi) devono essere aggiunte le spese relative alle assicurazioni obbligatorie quantificate sulla base dei dati oggettivamente riscontrati”. Per i veicoli posseduti in leasing o noleggio assumeranno rilevanza i canoni pagati nell'anno, comunicati dagli operatori del settore.

Natanti, autovetture e aeromobili 
- Un ragionamento pressoché simile riguarda i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. La Tabella A allegata al D.M. 24 dicembre 2012 individua (presuntivamente in base alle medie ISTAT) le spese di manutenzione. Il parametro di riferimento è costituito dalla lunghezza del natante e dalla tipologia (a motore o a vela) e, di conseguenza, si determina la spesa relativa al carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione. La spesa è rapportata alla quota e ai mesi di possesso da parte del contribuente. Analogamente alle autovetture devono essere aggiunte le spese oggettivamente individuabili quali le assicurazioni obbligatorie e le altre assicurazioni riferite all'unità da diporto. Le medesime modalità devono essere tenute in considerazione per le spese relative agli aeromobili. La tabella A effettua una distinzione in base alla diversa tipologia di mezzo di trasporto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento