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mercoledì 25 settembre 2013

Unico 2013: spese di rappresentanza, vitto e alloggio

Gli operatori che compilano il modello Unico e in particolare i righi dedicati alle spese di rappresentanza,devono aver preliminarmente rilevato in contabilità le diverse voci di spesa, già adottando una logica fiscale.
Se, infatti, le scritture contabili già seguono una classificazione per natura, come richiesto dalla disciplina tributaria e in particolare dal D.M. 19 novembre 2008, si riduce notevolmente la possibilità di effettuare errori.

Le diverse tipologie di spesa - Possono essere così descritte:
spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 1, co. 5, del D.M. 19.11.2008): esse vengono sostenute per ospitare clienti in occasione di eventi o di visite a unità produttive dell'impresa e sono deducibili integralmente, ovvero nella misura del 75%, se riferiti a vitto e alloggio (art. 109, comma 5, Tuir);

spese di trasferta analiticamente sostenute dai lavoratori dipendenti fuori dal territorio comunale. Nella determinazione del reddito d'impresa non trova applicazione il nuovo limite di deducibilità pari al 75%, è ammessa infatti la deducibilità totale (cfr. C.M. n.6/2009), qualora vengano rispettati i limiti giornalieri dettati dal Tuir all'art. 95, co. 3 (180,76 euro al giorno, elevato a euro 258,23 giornalieri per le trasferte all'estero);

spese di trasferta analiticamente sostenute dai lavoratori dipendenti nel territorio comunale. Nella determinazione del reddito d'impresa trova applicazione il nuovo limite di deducibilità pari al 75%.
Attenzione tra i dipendenti rientrano anche gli amministratori di società (collaboratori), per i quali i rapporti di lavoro non rientrano nell'attività di lavoro autonomo. Pertanto le spese sostenute al di fuori del territorio comunale (in cui ha sede l'azienda) sono deducibili nei limiti di cui all'art.95, comma 3 del TUIR e le spese sostenute all'interno del territorio comunale sono deducibili nel limite del 75%;

spese di rappresentanza pure (es. spettacolo offerto in coincidenza con una fiera): sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con D.M. 19.11.2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.
In ogni caso le spese di rappresentanza, dopo le novità apportate dalla Finanziaria 2008, sono deducibili in proporzione all'ammontare dei ricavi/proventi della gestione caratteristica dell'impresa:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza non dedotte nell’esercizio per incapienza di ricavi, possono essere riportate a nuovo e dedotte nell'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi e in quello successivo nella misura massima derivante dall'applicazione delle percentuali sopra riportate. In tal caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel periodo d’imposta 2012 in Unico 2013 al rigo RS101.
Nella determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che sono sempre integralmente deducibili nel periodo di sostenimento.

- Spese di vitto e alloggio e di rappresentanza: in questo caso si deve considerare l'indeducibilità del 25% della spesa e in seguito valutare se la quota residua (pari al 75%) sia o meno compresa all'interno degli scaglioni previsti dal D.M. 19.11.2008.

Compilazione di Unico - Le società di capitali indicano in Unico i predetti oneri attraverso la compilazione di due righi del quadro RF: rigo RF24 ed RF43, indicando cioè una variazione in aumento per l'intero importo della spesa e una variazione in diminuzione per la quota deducibile. Nel rigo RF24 vanno indicate, a colonna 1, tutte le spese di vitto e alloggio, a prescindere dal fatto che siano o meno qualificabili come spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art.95 del Tuir; nella colonna 2, vanno riportate le spese di rappresentanza pure, diverse da quelle di vitto e alloggio. La somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 va infine riportata a colonna 3.
Nel rigo dedicato alla variazione in diminuzione, RF43, anch'esso composto da tre colonne, va indicato, a colonna 1, 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR; nella colonna 2 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. del 19 novembre 2008.
Infine, in colonna 3 va indicata la quota complessivamente deducibile, costituita dalla somma tra l'importo indicato a colonna 2 e il 75% delle spese di vitto e alloggio non qualificabili come spese di rappresentanza.

Va osservato che nel rigo delle variazioni in diminuzione non è più presente la colonna dove indicare le spese di rappresentanza contabilizzate in anni precedenti (fino al 2007 compreso), considerato che l'ultima quota deducibile (1/5 di 1/3 delle spese di rappresentanza sostenute nel 2007) ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir ante Finanziaria 2008, è stata indicata nel modello Unico 2012.
Stesse regole per Unico PF 2013 per i soggetti in contabilità ordinaria. Le imprese in contabilità semplificata non effettuano variazioni, ma indicano semplicemente l'importo deducibile delle spese in oggetto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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