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venerdì 30 novembre 2012

IVA per cassa: da domani addio al vecchio regime


Da sabato 1° dicembre 2012 i contribuenti che devono assumere un comportamento concludente, per l’adozione del nuovo regime dell’IVA per cassa, devono emettere fattura con la specifica annotazione “IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”, anche se l’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.

L’abrogazione del vecchio regime - L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, ha previsto che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa, diventino efficaci da tale data.
Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 5 dell’articolo 32 bis dispone l’abrogazione delle norme sull’esigibilità differita dell’IVA di cui all’articolo 7 del D.L. 185/2008. Ciò comporta che il regime previsto dal richiamato articolo 7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.

La possibilità di un dietro front - Come anticipato, l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA.
L’Agenzia nella Circolare n.44/E/12 al riguardo ricorda che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1° dicembre 2012Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.

L’effetto dell’assunzione di un comportamento concludente
 - Con l’assunzione del comportamento concludente e con la successiva opzione, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le verifiche preliminari- È necessario verificare preliminarmente i requisiti soggettivi del contribuente:
1. opera nell’esercizio di impresa, arti o professioni (a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972);
2. ha realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.
Se rispetta tali condizioni, possono liquidare l’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.
Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, ma una volta espressa l’opzione, il soggetto passivo non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla a esigibilità immediata o differita, ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Premesso che l’adozione del sistema IVA di cassa, riguarda non le singole operazioni, ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, va fatto un ulteriore step per verificare i requisiti oggettivi dell’operazione che viene effettuata:
1. il regime di IVA per cassa non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole peculiari;
2. stessa cosa per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.
Autore: Carla De Luca

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