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martedì 20 dicembre 2011

Speciale Iter Decreto Monti - Le nuove pensioni anticipate

di Alfredo Casotti Maria Rosa Gheido 

Nuove regole e nuova denominazione per le pensioni di anzianita', ora pensioni anticipate. Dal 1° gennaio 2012 si potra' accedere alla pensione anticipata esclusivamente con una anzianita' contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono ulteriormente aumentati di un mese negli anni 2013 e 2014.
Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori che maturano i requisiti (a partire dalla medesima data) possono accedere alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia, esclusivamente se hanno una anzianità contributiva pari a:
- 42 anni e 1 mese per gli uomini;
- 41 anni e 1 mese per le donne.
I requisiti sono ulteriormente aumentati di un mese, negli anni 2013 e 2014, come già previsto nella c.d. manovra estiva. Pertanto, dall’1.1.2013 sarà necessaria una anzianità contributiva di:
- 42 anni e 2 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 2 mesi per le donne.
Dall’1.1.2014 il requisito contributivo aumenta di un mese e diventa:
- 42 anni e 3 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 3 mesi per le donne.
Le nuove regole interessano i soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
I soggetti di prima iscrizione successiva al 1° gennaio 1996, la cui pensione è già integralmente calcolata con il sistema contributivo, possono anticipare il pensionamento a 63 anni di età nel 2012, a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Per gli anni successivi si terrà conto delle età adeguate agli incrementi della speranza di vita.
I lavoratori che possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturato , prima dell’entrata in vigore del D.L.201 in commento, i requisiti entro il 31.12.2012 per il pensionamento con il sistema delle “quote” di cui alla tab.B allegata alla legge n.243/2004, possono accedere al pensionamento anticipato con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Ai sopra citati requisiti anagrafici nonché al requisito contributivo si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I lavori “usuranti”
Il comma 17 e 18 dell’articolo 24 del D.L. 201/2011 fa salva l’anticipazione del trattamento pensionistico per i lavoratori addetti ad attività considerate particolarmente faticose e pesanti, elevando però i requisiti in conformità alle nuove regole. I lavoratori aventi i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dal primo gennaio 2012 possono accedere al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B. allegata alla legge n.247/2007.
L. 24-12-2007 n. 247- Tabella B
Lavoratori dipendenti pubblici e privatiLavoratori autonomi iscritti all'INPS (1)Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1(2)Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 2009 - dal 01/07/2009 al 01/12/200995599660 201095599660 201196609761 201296609761 dal 201397619862
Inoltre, per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Per i lavoratori impiegati in attività c.d.usuranti, che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 dell’articolo 24 del decreto 201 in commento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

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