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giovedì 29 dicembre 2011

Decreto "Salva Italia" - Conversione in legge

La legge, in vigore dal 28.12.2011, converte con modificazioni il D.L. 201/2011

Le norme di maggiore rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione sono illustrate di seguito.

Ace – Deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1): nella determinazione del capitale proprio, il patrimonio netto viene riferito al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
Irap – Deduzione (art. 2): la deducibilità dell’Irap ai fini delle imposte dirette per una quota pari al 10% (art. 6, co. 1, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009) rimane valida, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, alla sola quota imponibile di interessi passivi e oneri assimilati.
Interventi di risparmio energetico – Ampliamento (art. 4): la detrazione fiscale del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
La Rateizzazione dei debiti tributari – Proroga (art. 10): viene disposta la proroga per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari; in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda rate variabili di importo crescente per ogni anno (nuovo art. 19, co. 1-bis, D.P.R. 602/1973).
Controllo automatico e formale delle dichiarazioni – Dilazione – Soppressione della garanzia (art. 10): viene soppresso l’obbligo di prestazione della garanzia per usufruire della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale delle dichiarazioni (soppressione dell’art. 3-bis, co. 1, dal secondo periodo alla fine del comma, D.Lgs. 462/1997).
Vendita del bene pignorato o ipotecato da parte del debitore (art.10): il debitore può vendere il bene ipotecato o pignorato con il consenso dell’agente della riscossione, cui va versato l’intero corrispettivo. L’eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito va rimborsata al debitore entro 10 giorni lavorativi successivi all’incasso (nuovo art. 52, co. 2-bis, D.P.R. 602/1973).
Accertamento – Emersione di base imponibile (art. 11): la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo nel caso in cui si configurino le specifiche fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e Iva. Viene prorogato dal 31.12.2012 al 31.12.2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002 (modifica all’art. 2, co. 5-ter, primo periodo, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).
Tracciabilità dei pagamenti (art. 12): viene innalzata da euro 500 a euro 1.000 la soglia massima dei pagamenti in contanti e l’importo massimo degli emolumenti corrisposti dalla pubblica Amministrazione e relativi enti che possono essere erogati in contanti. Viene posticipato al 31.3.2012 il termine ultimo entro il quale i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a e 1.000 devono essere estinti o ridotti a tale importo. Per incentivare l’accredito delle pensioni su c/c bancari o postali è prevista l’esenzione da imposta di bollo a favore dei soggetti socialmente svantaggiati.
Imposta municipale propria (art. 13): ai fini del calcolo dell’Imu dovuta sull’abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a e 400.
È fissata all’1.1.2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione degli immobili superate dall’introduzione dell’Imu (art. 1, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008; art. 58, co. 3 e art. 59, co. 1, lett. d), e) e h), D.Lgs. 446/1997; art. 8, co. 5, ultimo periodo e art. 9, co. 4, D.Lgs. 23/2011; art. 23, co. 1-bis, D.L. 207/2008, conv. con modif. dalla L. 14/2009).

Ruralità dei fabbricati – Proroga (art. 13): in materia di ruralità dei fabbricati, è disposto che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni debbano essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Imu viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.

Attività di riscossione da parte dei Comuni (art. 14-bis): sono modificate le disposizioni in merito all’attività di riscossione da parte dei Comuni delle proprie entrate tributarie e patrimoniali (art. 7, co. 2, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011) con l’obiettivo di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali.

Tassa sui beni di lusso (art. 16): è prevista una riduzione progressiva dell’addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, 30% e 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo. L’addizionale non è più dovuta dopo 20 anni dalla costruzione. Per le unità da diporto la tassa annuale di stazionamento è ridotta del 15%, 30% e 45% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data della loro costruzione.
Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 19): dall’1.1.2012 in merito alla tassazione ai fini dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari, viene introdotta un’imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013, ampliando la base imponibile al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo del deposito.
Per quanto riguarda gli estratti conto bancari e postali e i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, trova applicazione un’imposta fissa di bollo pari a euro 34,20 se il cliente è una persona fisica (con esenzione se il valore medio di giacenza non supera euro 5.000), e pari a euro 100 se il cliente non è una persona fisica (modifica all’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, e nota 3-bis, Tariffa – Parte Prima, D.P.R. 642/1972).
«Scudo fiscale» – Imposta di bollo speciale (art. 19): con riferimento alle sole attività finanziarie (e non patrimoniali) oggetto di emersione è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per il 2012 e il 2013 l’aliquota è fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Il versamento va effettuato dall’intermediario entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre
dell’anno precedente.
Immobili situati all’estero – Nuova tassazione (art. 19): dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. L’imposta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile.
Attività finanziarie detenute all’estero – Nuova tassazione (art. 19): dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti. L’imposta è pari all’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013 del valore delle attività.
Riallineamento del valore delle partecipazioni – Proroga (art. 20): i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva per affrancare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni straordinarie si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e precedenti. Dall’1.12.2011, su ogni rata sono dovuti gli interessi legali.
Contributi Ivs – Aumento delle aliquote (art. 24): dall’1.1.2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti nella Gestione Ivs sono aumentate dell’1,3% dal 2012 e poi dello 0,45% per ogni anno fino al raggiungimento del 24%.
«Pensioni d’oro» – Contributo di solidarietà (art. 24): il contributo di solidarietà è così rideterminato: 5% per gli importi da euro 90mila a euro 150mila, 10% per gli importi da euro 150mila a euro 200mila e 15% per importi oltre euro 200mila (modifica all’art. 18, co. 22-bis, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Esercizio di attività professionali – Soppressione di leggi (art. 33): le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, che saranno abrogate con l’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo e comunque dal 13.8.2012, sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui all’art. 3, co. 5, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011.
Infrastrutture stradali e autostradali – Defiscalizzazione (art. 42): viene estesa anche alle infrastrutture stradali e autostradali (anche regionali) la disciplina del finanziamento mediante defiscalizzazione delle infrastrutture realizzate con il sistema della finanza di progetto (modifica all’art. 18, co. 1, L. 183/2011).



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