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mercoledì 7 dicembre 2011

Scudo fiscale: riservatezza con imposta straordinaria

Secondo l’ultima bozza del Decreto «Salva Italia», i capitali emersi sconteranno l’1,5%
 Salvatore SANNA
Come preannunciato dal Governo attraverso un comunicato stampa, il decreto battezzato “Salva Italia” prevede un prelievo sui capitali emersi a seguito dell’adesione agli scudi fiscali.
Fino al 30 aprile 2010 (ma le operazioni di emersione potevano terminare anche entro il 31 dicembre 2010), i contribuenti che avevano violato le norme sul monitoraggio fiscale potevano decidere di presentare un’apposita dichiarazione riservata e assoggettare ad un’imposta straordinaria con aliquota dal 5 al 7% le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre 2008, procedendo al rimpatrio delle stesse, oppure semplicemente regolarizzando la propria posizione in relazione alle attività detenute in Stati che consentivano un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Quanto agli effetti, l’emersione delle attività detenute all’estero, sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione:
- produce effetti estintivi delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento;
- estingue le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale;
- preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;
- estingue gli illeciti penali tutelati dalla sanatoria.
Per i periodi di imposta successivi, inoltre, si beneficia della riservatezza: precisamente, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse.
I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all’Amministrazione al momento dell’operazione, ma non vengono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.
Con il decreto in argomento è stato previsto che le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del DL 1° luglio 2009 n. 78 (conv. L. 102/2009) e ai sensi degli artt. 12 e 15 del DL 350/2001 (conv. L. 409/2001) e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5%.
Gli intermediari finanziari che hanno ricevuto le dichiarazioni riservate o che attualmente detengono la custodia o l’amministrazione delle attività finanziarie emerse:
- provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 241/97.
Non versare l’imposta fa perdere la riservatezza
La bozza del decreto prevede, inoltre, che gli intermediari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista utile al versamento.
Nei confronti di tali contribuenti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l’omesso versamento, si applica una sanzione pari all’importo non versato.
L’imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del decreto “Salva Italia”, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Le disposizioni attuative relative al nuovo prelievo sulle attività scudate saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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