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mercoledì 28 dicembre 2011

Il Decreto «Salva Italia» modifica la dilazione dei ruoli

Equitalia potrà prorogare la dilazione già concessa, mentre se c’è già decadenza è possibile una nuova dilazione «in proroga»
 Alfio CISSELLO
In sede di conversione del DL 201/2011 (la L. di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore da oggi, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri), sono state introdotte alcune disposizioni volte a modificare la dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR 602/73.
Tale articolo, si rammenta, prevede che il contribuente possa ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, previa domanda da presentare ad Equitalia, in presenza di uno stato di temporanea difficoltà finanziaria.
Il carico può essere rateizzato in un massimo di 72 rate mensili e, a prescindere dall’importo, non è mai necessaria la prestazione della garanzia.
La decadenza dal beneficio della dilazione si verifica in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate successive alla prima, anche non consecutive.
Passando alle modifiche del Decreto “Salva Italia”, è stata reintrodotta la possibilità, per Equitalia, di concedere la cosiddetta “dilazione in proroga”, sulla falsariga di ciò che era già stato contemplato dall’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Per effetto del suddetto articolo, per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, Equitalia, sussistendo il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, può riconcedere la dilazione.
L’art. 10 comma 13-bis del DL 201/2011 fa espresso riferimento alle cause di decadenza individuate dall’art. 19 del DPR 602/73, quindi o al mancato versamento della prima rata o al mancato versamento di due rate successive alla prima.
Pare quindi, come del resto è avvenuto per la precedente “dilazione in proroga”, potersi sostenere che restano esclusi dal beneficio i contribuenti che non possono accedere alla dilazione dei ruoli in quanto in precedenza decaduti dalla dilazione degli “avvisi bonari”.

Lo spartiacque è la legge di conversione
Ad ogni modo, relativamente alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/2011, Equitalia può concedere una “dilazione in proroga” ai contribuenti il cui piano di dilazione risulti decaduto, a condizione che:
- il debitore dimostri il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria, rispetto al momento in cui è stata domandata la prima dilazione;
- Equitalia non abbia già concesso la “dilazione in proroga” di cui all’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Il DL 201/2011 introduce, inoltre, la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, la rateazione dei ruoli, a condizione, però, che non sia già intervenuta decadenza.
Per fruire di ciò, il contribuente deve dimostrare il comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
La menzionata proroga può essere disposta per una sola volta, per un ulteriore periodo e sino a settantadue mesi.
È possibile, in tale ipotesi, che il debitore richieda la previsione, nel piano di differimento, di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.

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