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lunedì 12 novembre 2012

Bonus ristrutturazione: l’iter da seguire


È importante la tracciabilità del pagamento eseguito con bonifico

Il beneficio dei bonus ristrutturazioni - Per i bonus del 55 e del 36-50% i tetti massimi di spesa o di detrazione si applicano ad ogni opera eseguita su un fabbricato, quindi è possibile beneficiare della detrazione per intero per le opere eseguite su due diversi immobili di proprietà (una prima casa e una casa di villeggiatura), oppure cumulare le detrazioni da imputare alle opere condominiali con quelle che riguardano un singolo appartamento del condominio o infine cumulare due detrazioni su uno stesso immobile quando riguardino insiemi di opere eseguite in tempi diversi con diverse prassi autorizzative.

La rateizzazione – La detrazione del 36-50% e quella del 55% si recuperano, per le spese affrontate dal 2012 in poi, sempre e comunque in 10 rate di uguale importo e non vi sono più le rateizzazioni agevolate per alcune categorie di contribuenti, in 5 o 3 rate previste fino al 2011, solo per il 36%.

Spese effettivamente sostenute – Per il beneficio contano le spese effettivamente sostenute, e il diritto al detrazione non si può passare a un familiare. Non può beneficiare della detrazione neanche il condomino moroso, anche se il condominio ha anticipato la sua quota. Tra le spese che rientrano nel diritto alla detrazione vi è l'Iva sulle spese, le spese per la progettazione, l'acquisto dei materiali, l'esecuzione dei lavori, la relazione di conformità per gli impianti, l'eventuale certificazione energetica e la documentazione obbligatoria di sicurezza statica dei fabbricati, le perizie e i sopralluoghi, le spese per le concessioni, le autorizzazioni, i permessi di costruire, i bolli relativi alla documentazione, gli oneri di urbanizzazione, la tassa per l'occupazione di spazi pubblici, e qualsiasi altra prestazione professionale connessa.

Spese per l’amministratore – Non è molto chiaro se rientrino tra le spese detraibili gli eventuali onorari extra, pagati all'amministratore condominiale per l'assistenza ai lavori e la preparazione della documentazione. In particolare, c’è chi afferma che si tratta sempre di prestazione professionale, e chi afferma (la maggioranza) che l’opera dell'amministratore ha un compito che non è connesso direttamente alle opere di ristrutturazione, quindi non rientrerebbe nelle spese agevolabili.

Acquisto diretto del materiale 
- L'acquisto diretto di materiale da parte di chi ristruttura, anche se non incluso nelle fatture della ditta edile, è comunque agevolato, purché i pagamenti siano eseguiti con bonifico. Viceversa non sono detraibili gli interessi passivi pagati per mutui (anche se volti alla ristrutturazione) e le relative spese accessorie, anche fiscali.

Obbligo del bonifico – Risulta ormai chiaro, oltre che fondamentale, l'obbligo del pagamento con i bonifici che contengono i dati richiesti dalla legge. Va utilizzato il modulo che banche e poste predispongono allo scopo, e non quello ordinario, ma alcuni istituti consentono di effettuare questi bonifici anche online. Le informazioni essenziali sono: la causale, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita Iva (o il codice fiscale) di chi lo riceve. Non vi è l’obbligo del bonifico per i pagamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche relativamente agli oneri di urbanizzazione, per l'imposta di bollo e per i diritti pagati per i permessi di costruire e per le ri

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