DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



venerdì 9 novembre 2012

IMU e casi particolari


Immobile adibito ad abitazione principale e locato parzialmente - L’immobile ricavato da una porzione della propria abitazione principale, concesso in locazione, non fa venire meno i benefici fiscali previsti per tale abitazione.
Ai fini della compilazione del dichiarativo, nel quadro RB di Unico PF, nella colonna 2 (Utilizzo) va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione).
La locazione può essere oggetto di opzione per l’applicazione della c.d. tassa piatta o cedolare secca e nel modello di registrazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (modello 69 o Siria) va indicato nello spazio riservato ai “dati degli immobili” la lettera P per segnalare che si tratta di “porzione di immobile”.
Ai fini dell’Imu, come per l’Irpef, le agevolazioni vengono confermate, a condizione che il soggetto passivo rispetti i requisiti fattuali richiesti dall’art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, ovvero dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione oggetto di locazione parziale.
Le agevolazioni Imu (aliquota ridotta e detrazione) spettano perché sussistono i requisiti richiamati dalla norma, a nulla rilevando la circostanza che parte della casa sia concessa in locazione, come chiarito dal MEF in tema di ICI nella Risoluzione 19 novembre 1993 protocollo 2/723.
In linea generale tale situazione non va comunicata nella Dichiarazione IMU, trattandosi di abitazione principale, con le eccezioni del caso.

Immobile acquisito all’asta - Nel caso di acquisto di un fabbricato tramite asta giudiziaria, la tassazione ai fini Imu dello stesso in capo all’acquirente deve decorrere presumibilmente dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile.
Con riferimento alla data di presentazione della Dichiarazione IMU, va detto che l’articolo 9, comma 3, lettera b), del D.L. 174/2012, nel modificare il comma 12-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011), ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 (Circolare 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 11).
Successivamente, e nello specifico venerdì 2 novembre 2012 è stato approvato alla Camera l'emendamento che rinvia i termini per la dichiarazione Imu. Il testo non è molto preciso, ma sembra confermare la regola generale dei 90 giorni. In pratica, la scadenza è doppia:
per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012, per esempio nel caso di un'area edificabile acquistata a febbraio o marzo di quest'anno, la dichiarazione andrà presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli in “Gazzetta Ufficiale”. Dal momento che il provvedimento con istruzioni e modelli è già stato pubblicato lo scorso 6 novembre 2012, la scadenza è fissata al 4 febbraio 2013;
- questo termine non riguarda, invece, i proprietari che hanno visto l'obbligo di dichiarazione dopo la pubblicazione dei modelli. Se l’immobile fosse stato acquisito il 10 gennaio 2013, il termine per la dichiarazione avrebbe dovuto continuare a seguire la regola generale dei 90 giorni, scadendo il 10 di aprile 2013.

Tuttavia, si segnala che le istruzioni approvate con D.M. del 30 ottobre 2012 e le istruzioni e modello Ici approvati con D.M. 12 maggio 2009, per la compilazione della dichiarazione non indicano, tra le fattispecie per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, gli immobili “oggetto di vendita all’asta giudiziaria”.
Da ciò si potrebbe presumere che il contribuente non sia tenuto a presentare la dichiarazione Imu al Comune competente per comunicare l’acquisto dell’immobile in sede di asta giudiziaria.
Autore: Carla De Luca

Nessun commento:

Posta un commento