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martedì 13 novembre 2012

Dichiarazione Imu: i profili sanzionatori per le violazioni commesse


La dichiarazione infedele - È ritenuta “infedele” una dichiarazione che, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali. È tuttavia necessario differenziare la violazione, a seconda che gli errori contenuti nella dichiarazione infedele presentata dal contribuente, incidano o meno sulla determinazione del tributo. Infatti, se l’errore contenuto nella dichiarazione IMU:
- incide sulla determinazione dell’imposta, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992);
- non incide sulla determinazione dell’imposta, la violazione è punita con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 e € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Si ricorda a tal proposito la recente Sentenza n.44/30/12 della CTR Lombardia, la quale ha chiarito che se il contribuente, nel presentare la dichiarazione Ici, commette un errore, indicando un immobile in una categoria catastale diversa da quella reale, la violazione contestabile dall’ufficio è quella di dichiarazione infedele e non quella più grave di omissione dell'obbligo dichiarativo. Nella dichiarazione Ici la società aveva, infatti, denunciato il possesso di due immobili censiti nella categoria catastale C/3; l'ente locale aveva notificato nel 2002 e 2003 gli avvisi di accertamento contestando l'omessa dichiarazione Ici dell'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale D/7. La CTR rileva che il caso in esame riguarda certamente un’ipotesi di dichiarazione Ici infedele e non di omessa dichiarazione.

L’omessa dichiarazione - Una dichiarazione IMU è da considerarsi omessa se inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

Mancata esibizione o trasmissione di documenti - La mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti, utili ai fini dell’attività di accertamento, è punita con la sanzione fissa che va da € 51,00 a € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Identica sanzione è inoltre applicabile nel caso di mancata restituzione ovvero mancata o infedele compilazione di questionari ricevuti dagli organi di controllo. Va ricordato che a questa violazione non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Violazioni puramente formali - Il D.Lgs. n. 32/2001, intervenendo sull’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, ha disposto che nel caso di violazioni puramente formali, vale a dire quelle che non ostacolano l’attività di controllo e non sono collegate a un minor versamento d’imposta; non possono essere applicate sanzioni. Tale principio si ritiene sia applicabile anche in materia di IMU (così come lo era in materia di ICI).
Infatti, nonostante il menzionato Decreto non intervenga direttamente sulla disciplina delle sanzioni in ambito di finanza locale, sembra corretta l’estensione a tale imposta delle modificazioni apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 472/97 relativamente alle cause di non punibilità, dato che l’art. 16, D.Lgs. n 473/97 recita: “alle violazioni in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie […]”. 
Tale orientamento è inoltre confermato dall’articolo 10, comma 3 della Legge n. 212/2000, che prevede la non punibilità dell’errore commesso dal contribuente “quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.
Autore: Carla De Luca

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