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mercoledì 28 novembre 2012

Iva per cassa: primi chiarimenti del Fisco


Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012

Con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 l'Agenzia delle Entrate dà ai contribuenti interessati a optare per il nuovo regime, che decorre dal prossimo 1° dicembre 2012, alcune indicazioni, anche se non chiarisce le criticità che si possono creare nel periodo transitorio.

L’imposta sugli acquisti pagata, una volta fatta l’opzione per il nuovo regime dell'Iva per cassa, può essere portata in detrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui avviene il pagamento. Inoltre, il regime è precluso per i soggetti che operano in agricoltura.

L’esigibilità e la detrazione - Il documento di prassi ricorda innanzitutto che il beneficio della nuova procedura è riservato ai soggetti con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Procede, poi, approfondendo il concetto di esigibilità dell'imposta che nel caso del regime dell’Iva per cassa, coincide con il momento dell'incasso del relativo corrispettivo, in relazione a tutte le operazioni effettuate dal contribuente Iva. A sua volta la detrazione dell'Iva sugli acquisti viene sospesa fino al relativo pagamento. L'Iva per cassa sospende l'esigibilità e la detrazione dell'IVA per un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
Ad esempio per la cessione di un bene consegnato nel mese di gennaio 2013, nel caso in cui non venga effettuato il pagamento, l'Iva dovrà essere versata nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2014.
Specularmente per le fatture di acquisto la decorrenza di un anno decorre dal periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile per l’erario e non dal momento della registrazione. La circolare in commento precisa che il termine di due anni per l'esercizio della detrazione decorre dall'anno di pagamento della fattura.

Escluso anche il regime speciale dell’agricoltura
 – Una precisazione ulteriore della circolare riguarda i regimi speciali, per i quali l’IVA per cassa non trova applicazione: il regime monofase, il regime speciale per l'agricoltura e attività connesse, quello per l'agriturismo, il regime del margine per i beni usati, il regime delle agenzie di viaggio e turismo.
L'esclusione del settore agricolo è una novità introdotta con il nuovo regime, che non era contemplata nel precedente regime ex art. 7 D.L. 185/2008. Secondo l'articolo 32-bis del D.L. 83/2012, i regimi esclusi sono quelli dell'applicazione dell'imposta, mentre il regime agricolo usufruisce di un meccanismo particolare di detrazione dell'imposta. L'Agenzia, considerando che in tale regime la detrazione dell'Iva sugli acquisti non può essere sospesa, ha escluso anche l'agricoltura.

L’ opzione - L'articolo 32-bis stabilisce che la liquidazione dell'Iva per cassa non è un regime naturale, ma opzionale. Infatti, il provvedimento attuativo del 21 novembre 2012 ha chiarito come tale opzione debba essere esplicitata ai terzi attraverso un comportamento concludente (annotazione in fattura). In seguito va comunicata nella prima dichiarazione Iva successiva all'esercizio dell'opzione.
I contribuenti che intendono avvalersi del regime quando iniziano l'attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attività.

Il vincolo triennale - L'opzione ha un vincolo triennale e, sia nel caso in cui si opti dal 1° dicembre 2012 sia nel caso di inizio di attività, tale periodo è computato come il primo del triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta effettuata.
Infine, va tenuto presente che l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro e fino a 2 milioni di euro,previaconsultazione del Comitato IVA. 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E/12, al riguardo, ricorda che il procedimento di consultazione trova definizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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