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giovedì 15 novembre 2012

IVA PER CASSA: la decorrenza del nuovo regime


La questione che riguarda la decorrenza del nuovo regime è fondamentale. Dalle anticipazioni fornite inizialmente dalla stampa specializzata, così come dalle prime bozze informali del decreto di attuazione, era emerso con una certa sicurezza, che la decorrenza del nuovo regime fosse stabilita all’inizio del 2013.
Ciò non è avvenuto, in quanto l’art.8 del D.M. dell’11 ottobre 2012 prevede espressamente che le nuove disposizioni trovino applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Si tratta di una soluzione forzata, dato che la relazione illustrativa al citato D.M. afferma che: “limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’articolo 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012”.

La decorrenza in corso d’anno - La decorrenza in corso d’anno, inoltre, crea un problema di gestione contabile in relazione alle prestazioni effettuate fino al 30 novembre 2012, in data antecedente all’entrata in vigore del regime, che troveranno manifestazione finanziaria (incasso o pagamento)successivamente al 1° dicembre 2012. 

Queste operazioni, laddove abbiano già concorso alla liquidazione Iva, in quanto fondata sul criterio di effettuazione dell’operazione, sono escluse dalla disciplina Iva per cassa secondo quanto previsto anche dal co.3 dell’art.6 del D.M. dell’11/10/12.
Nel caso in cui un contribuente decida di applicare il nuovo regime di Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012, e abbia a monte optato per la liquidazione trimestrale dell’Iva, lo stesso si trova ad avere due mesi (ottobre e novembre) precedenti all’esercizio dell’opzione con il nuovo regime, per i quali non ha ancora provveduto a effettuare la liquidazione, e un mese (dicembre) per il quale le nuove previsioni sono già in vigore.

In questa situazione, tutt’altro che rara (nonostante sia consigliabile per tali soggetti non esercitare l’opzione per il nuovo regime già a partire dall’1/12/12, bensì attendere il successivo anno 2013), non è chiaro come tale contribuente debba procedere alla liquidazione del quarto trimestre, che avviene direttamente in dichiarazione annuale.

Facendo riferimento ai criteri dettati dall’art.6 del decreto di attuazione, si deduce che le operazioni effettuate o ricevute nei mesi di ottobre e novembre, non incassate o pagate alla data del 30 novembre 2012, in quanto non hanno ancora partecipato ad alcuna liquidazione periodica, debbano sottostare ai criteri del nuovo regime di Iva per cassa.

L’efficacia retroattiva - Ciò, però, significherebbe che in relazione a tali operazioni si realizzerebbe un’efficacia “retroattiva” delle nuove disposizioni. L’alternativa potrebbe essere quella di consentire al soggetto con liquidazione trimestrale di chiudere in anticipo il bimestre (ottobre-novembre) seguendo le tradizionali regole che fanno coincidere esigibilità e momento impositivo con l’effettuazione dell’operazione e lasciare il solo mese di dicembre 2012 all’applicazione delle nuove regole.

Le ragioni dell’anticipazione - Si tratta di questioni che, evidentemente, non si sarebbero poste nel caso di una decorrenza fissata al 1° gennaio 2013 e, in questo caso, le previsioni contenute nel citato articolo 6 del D.M. attuativo avrebbero avuto correttamente il senso di escludere gli incassi e pagamenti avvenuti nel nuovo regime di Iva per cassa qualora riferiti a operazioni effettuate nell’anno precedente in cui vigevano le tradizionali regole di liquidazione dell’imposta.

Quali sono le ragioni di questa anticipazione? La Direttiva comunitaria 2006/112/CE, prevede che i soggetti che applicano il regime opzionale, in base al quale il versamento dell’imposta è differito al momento del pagamento del corrispettivo, possono fissare, per l’applicazione di tale regime, una soglia che può arrivare fino a 2 milioni di euro. Gli Stati, per poter applicare questa soglia massima di volume d’affari, devono preliminarmente consultare il Comitato Iva, a meno che al 31 dicembre 2012 non applichino già una soglia superiore ad €500.000.

Nel caso dell’Italia, tale consultazione sarebbe stata necessaria se la soglia del sistema dell’Iva per cassa in vigore al 31 dicembre 2012 fosse stata di importo inferiore. Il regime Iva per cassa ex art.7 del D.L. n.185/08 prevede una soglia di volume di affari di importo non superiore ad €200.000, quindi ben inferiore al limite che consentirebbe di evitare la richiamata consultazione.
Autore: Carla De Luca

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