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mercoledì 7 novembre 2012

IMU:la dichiarazione al 4 febbraio 2013


La questione della proroga della scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU ha ormai assunto dei toni quasi ironici: gli emendamenti presentati, durante la bagarre elettorale, al D.L. enti locali n. 174/2012 sono ormai arrivati a quota tre.
La nuova scadenza, che dovrebbe trovare spazio in un maxi emendamento governativo, per le variazioni avvenute nel 2012, è quella che prevede la presentazione entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del D.M. di approvazione del modello e delle istruzioni, avvenuta lo scorso 5 novembre 2012.

Le scadenze - A oggi, dunque, e sottolineiamo a oggi, il modello va presentato entro il prossimo 4 febbraio 2013 (dato che il 3 febbraio è festivo).
Va, tuttavia, fatta una distinzione tra:
gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2012, per i quali la dichiarazione andrà presentata entro la menzionata scadenza del 4 febbraio 2013 (entro 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli in “Gazzetta Ufficiale”);
gli immobili di proprietari che hanno maturato l'obbligo dichiarativo dopo la pubblicazione dei modelli (dopo il 5 novembre 2012), che continuano a seguire la regola generale dei 90 giorni: se il fabbricato viene acquistato il 10 gennaio 2013, il termine per la dichiarazione dovrà continuare a seguire la regola generale dei 90 giorni, scadendo in questo caso il 10 di aprile 2013.
Una conferma di tali scadenze è quanto mai opportuna.

La compilazione del modello - Se la scadenza della dichiarazione Imu è un rebus, la vera questione si pone circa la compilazione, data la casistica estremamente varia e complessa delle situazioni considerate soggette alla comunicazione.

Casi oggetto di dichiarazione – L’acquisto di un’area fabbricabile, il mutamento da terreno agricolo ad area fabbricabile, l’inizio o la cessazione del diritto all'esenzione Imu, il possesso di immobili locati, d'impresa o appartenenti a soggetti Ires per i quali il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta (per i fabbricati locati solo se il contratto è stato registrato prima del 1° luglio 2010), i beni merce delle imprese costruttrici per i quali il Comune ha deciso un'aliquota sino allo 0,38 per cento, i fabbricati d'interesse storico artistico, i fabbricati inagibili o inabitabili per i quali è cessato il diritto alla riduzione dell'imponibile, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, la riunione di usufrutto non iscritta in catasto, la nascita o la cessazione dell'usufrutto legale, l’area edificabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o da un soggetto Iap e gli immobili esenti degli enti non commerciali sono tutti casi in cui il modello va presentato.

Casi di esonero – In linea generale l’abitazione principale e relative pertinenze non sono soggette a dichiarazione, così come l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio, con la sola eccezione della casa ubicata in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio o di nascita dell'assegnatario, l’acquisto di immobile transitato dal MUI (Modello unico informatico), l’immobile oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione deliberato dal Comune ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli immobili detenuti in leasing già denunciati ai fini Ici, i fabbricati rurali strumentali, le variazioni catastali denunciate agli uffici del Territorio, il terreno agricolo posseduto da privato in comune montano.

Casi poco chiari – Non è ancora chiaro se debba essere presentata la dichiarazione per gli immobili in concessione su beni demaniali, già dichiarati ai fini Ici e per gli immobili istituzionali di enti pubblici.
Tali dubbi sono causati più da un coordinamento testuale che potrebbe essere corretto da una circolare delle Entrate: tali beni non sono, infatti, esplicitamente indicati tra quelli da non dichiarare, nonostante la loro esenzione dall’imposta.
Ma l’incognita più grande è legata all'individuazione di quei casi in cui l’obbligo è lasciato alla determinazione degli enti locali: cioè l'obbligo di segnalare le situazioni che beneficiano di aliquote agevolate, tranne che per i casi in cui i Comuni stessi prevedano comunicazioni specifiche.
In queste situazioni, quindi, il contribuente dovrà verificare la delibera comunale presente sul sito web istituzionale dell’ente, ad esempio nei casi in cui il possesso sia relativo a negozi, capannoni, centri commerciali e abitazioni date in locazione potenzialmente agevolabili: l'aliquota può essere ridotta fino al 4 per mille.
L'obbligo dichiarativo scatta in tutti i casi in cui il Comune preveda un'aliquota speciale, inferiore a quella “ordinaria”, decisa per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. 
Quindi se il consiglio comunale decide il 10 per mille come aliquota “ordinaria” e il 9 per mille nel caso di abitazione locate, i proprietari dovranno presentare la dichiarazione IMU.
Attendiamo gli opportuni chiarimenti.
Autore: Carla De Luca

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