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lunedì 19 novembre 2012

IMU: tassabilità delle aree pertinenziali


La questione delle aree pertinenziali (es. il giardino dell’abitazione principale) si ripropone anche ai fini dell’applicazione dell’Imu.
L’art. 2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 504/92, applicabile all’IMU, grazie al richiamo effettuato dall’art. 13 co.2 del D.L. 201/2011, stabilisce, all’interno della definizione di fabbricato, che va considerata parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Ciò significa che esclude l’autonoma tassabilità di tali aree, in quanto è soggetta al medesimo regime fiscale del bene principale.

La posizione della giurisprudenza basata sulla destinazione dell’area
 - Anche buona parte della giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha ribadito che un'area del genere non può essere sottoposta a tassazione, costituendo comunque una mera “area pertinenziale” del fabbricato.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10090 del 19 giugno 2012, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce (sentenze n. 25027 e n. 19639 del 2009, n. 22844 e n. 22128 del 2010), ha dichiarato che in tema di ICI, l’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fondando l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 del codice civile.
Già con Sentenza 17035 del 26 agosto 2004 i giudici di legittimità hanno escluso ai fini dell’Ici l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali.
Successivamente è stato affermato, in modo chiaro e inequivocabile, che deve essere esclusa la tassazione delle aree pertinenziali alle costruzioni e che il terreno che di fatto costituisce “pertinenza” di un fabbricato non può essere assoggettato a imposizione come area edificabile, ancorché il terreno stesso risulti iscritto autonomamente al catasto (Corte di cassazione, sezione tributaria, fra tante, sentenze 6725 del 12 marzo 2008 e 5755 del 16 marzo 2005). La tesi dell’intassabilità delle aree pertinenziali è stata pronunciata anche con Sentenza 15739 del 13 luglio 2007.
Si presuppone che sia importante solo il dato fattuale, cioè la destinazione effettiva e concreta, che caratterizza la nozione di pertinenza, di cui all'articolo 817 c.c., rendendo così irrilevante sia il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico generale attribuisce a quell’area sia la dimensione dell’area stessa (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzioni 265/E del 26 giugno 2008 e 149/E dell’11 aprile 2008; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 24545 del 26 novembre 2007).

Il diverso orientamento basato sull’aspetto formale
 - Mentre con la sentenza 19638 dell’11 settembre 2009 la stessa Corte di cassazione ha ritenuto che il giardino che risulti essere area edificabile, ma che viene utilizzato dal proprietario come pertinenza del fabbricato principale, è imponibile ai fini dell’Ici, qualora il contribuente non ne abbia denunciato la pertinenzialità nella dichiarazione Ici.
Con quest’ultima decisione, che privilegia solo l’aspetto formale della questione è iniziato l’orientamento giurisprudenziale opposto a quello precedente.
In base alle affermazioni della Corte di Cassazione affinché un’area possa essere considerata pertinenza di un fabbricato il contribuente deve effettuare la dichiarazione ICI.

Istruzioni alla dichiarazione IMU
 - La disciplina dell’Imu, quindi, non ha modificato i termini della questione sulle aree pertinenziali, sulle quali esiste un indirizzo non univoco della Corte di cassazione.
Dato il riferimento contenuto nelle istruzioni, si ritiene che il Ministero abbia voluto dare un monito al contribuente: in base alle affermazioni della Corte di Cassazione affinché un’area possa essere considerata pertinenza di un fabbricato il contribuente deve effettuare la dichiarazione IMU. Se tale adempimento non venisse effettuato, può essere fatta valere dall’ufficio impositore la tassabilità dell’area.
Autore: Carla De Luca

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