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sabato 12 febbraio 2011


Artigiani e commercianti: confermate le aliquote contributive 2011

Con la circ. n. 34, l’INPS comunica che restano nella misura del 20%, mentre aumentano minimale e massimale di reddito
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/ Sabato 12 febbraio 2011
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Confermate nella misura del 20% le aliquote contributive 2011per gli iscritti alle Gestioni INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 34del 10 febbraio 2011, recante le indicazioni utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi gravanti, nell’anno in corso, su artigiani e commercianti iscritti alle suddette Gestioni previdenziali.
Vengono riportati, innanzitutto, i valori di redditominimo e massimo, per il calcolo dei contributi IVS nel 2011, pari, rispettivamente, a 14.552 euro e a 71.737 euro (93.622 euro, per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
Al riguardo, va, infatti, ricordato che la disciplina delle Gestioni INPS artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), sul quale deve essere versato, in ogni caso, anche qualora il reddito d’impresa accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia, un “contributo minimo obbligatorio” (fanno eccezione gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti, tenuti al versamento dei contributi esclusivamente sul reddito effettivo). Ove il reddito d’impresa superi detto livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
L’importo di tali contributi si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli percepiti per attività che non abbiano dato luogo all’iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato (per i contributi 2011, il riferimento è, quindi, ai redditi prodotti nell’anno 2011, da denunciare al Fisco nel 2012).
Ciò si riflette sulle regole da seguire per il versamento. Invero, mentre il contributo obbligatorio dovuto sul minimale di reddito dovrà essere pagato, con modello F24, inquattro rate (con scadenza il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2011 e il 16 febbraio 2012), i contributi sul reddito eccedente il minimale dovranno essere versati, sempre con modello F24, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, in due rate di acconto uguali, calcolate sul reddito d’impresa del 2010, cui si aggiungerà un eventuale versamento a saldo nel 2012 (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al dovuto), una volta noti i redditi d’impresa realizzati nel 2011.
Tornando ad occuparci delle aliquote contributive applicabili, va evidenziato come la predetta misura del 20%, stabilita dall’art. 1, comma 768, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e confermata per il corrente anno, subisca in realtà delle variazioni, in virtù dell’applicazione di specifiche previsioni normative, in relazione alla tipologia dei soggetti obbligati e alla consistenza del reddito d’impresa.
Al riguardo, non si registrano cambiamenti rispetto al 2010. Come specificato dalla circolare in commento, infatti, anche per l’anno in corso, resta confermato l’aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti di un punto percentuale in caso direddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile – fissato, per il 2011, in misura pari a 43.042 euro (c.d. “primo scaglione”) – e fino al raggiungimento del massimale (art. 3-ter del DL 384/92).
Analogamente, continua ad applicarsi l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 2, della L. 233/90 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali è riconosciuta una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%. Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.
Infine, con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione commercianti, un’ulteriore precisazione riguarda il mantenimento dell’obbligo di versare, in aggiunta alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale, un contributo aggiuntivo dello 0,09% a copertura dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”), istituito dal DLgs. 207/96.
Alla luce di quanto precede, le aliquote contributive di cui si tratta, relative al 2011, risultano, quindi, pari al:
20% per gli artigiani 20,09% per i commercianti, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.552 euro e fino a 43.042 euro;
21% per gli artigiani 21,09% per i commercianti, sui redditi d’impresa superiori a 43.042 e fino al massimale di reddito imponibile di 71.737 euro (o 93.622 euro).
Per i coadiuvanti coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al 17% 18%, per gli artigiani, e al 17,09% e 18,09%, per icommercianti.
Oltre alla contribuzione pensionistica, gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sono, altresì, tenuti a versare un contributo fisso – pari, anche nel 2011, a0,62 euro mensili – per il finanziamento delle prestazioni di maternità. Tale contributo si aggiunge a quelli dovuti sul minimale di reddito e deve essere versato contestualmente e con le stesse modalità previste per questi ultimi.
 

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