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martedì 22 febbraio 2011

Valida la cartella di pagamento notificata a un coniuge, anche se «inconsapevole»

Per la Cassazione, in caso di dichiarazione congiunta, in forza del vincolo solidale, il coniuge è comunque tenuto ad assolvere l’obbligazione tributaria
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Nel caso di dichiarazione congiunta, la tempestiva notifica al marito della cartella di pagamento non preclude la riscossione nei confronti della moglie, che non sapeva di essere titolare di un’attività perché le firme necessarie erano state falsificate dal marito. Nonostante ciò, in forza del vincolo solidale che lega i due coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta, la moglie ignara è comunque tenuta all’assolvimento dell’obbligazione tributaria.
In questi termini si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 3944 del 18 febbraio 2011.
La pronuncia trae origine da una particolare vicende tra due coniugi, che avevano costituito una società in accomandita semplice, gestita di fatto dal marito (che si presume, pertanto, socio accomandatario, anche se di ciò non vi è menzione nella sentenza), e per cui la moglie risultava socio accomandante. La società veniva poi dichiarata fallita ed una cartella di pagamento intestata alla moglie veniva notificata al marito.
La contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov., eccependo di non essere neppure a conoscenza del fatto che rivestisse la qualifica di socio accomandatante, atteso che il marito non l’aveva mai informata di ciò, e neppure l’aveva mai messa al corrente degli atti impositivi da lui ricevuti ma a lei intestati. Il coniuge, infatti, aveva falsificato la sua firma in diversi documenti, al fine di proseguire l’attività imprenditoriale e lasciandola completamente ignara di quel che accadeva.
I giudici di prime cure, però, respingevano il ricorso dalla contribuente, e la decisione veniva confermata anche dalla C.T. Reg.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione la moglie, denunciando la violazione dell’articolo 138 c.p.c., per aver i giudici d’appello erroneamente ritenuto valida la notifica al marito della sua cartella di pagamento, nonostante la contribuente non fosse neppure al corrente di essere socia accomandante della società e la sua firma fosse stata più volte falsificata dal marito, che l’aveva tenuta all’oscuro di tutto.
La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Richiamandosi a suoi precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi di dichiarazione congiunta, per effetto della solidarietà tra i due coniugi prevista dalla legge, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento e/o della cartella di pagamento impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; inoltre, la pendenza del processo tra il Fisco ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine decadenziale o prescrizionale riguardo alla moglie co-dichiarante (in tal senso, Cass. 27005/2007).
Consentiti però diritto di rivalsa e richiesta di risarcimento danni
Gli Ermellini hanno aggiunto, inoltre, che, nel caso di specie, la circostanza per cui il marito avesse nascosto alla moglie la prosecuzione, soltanto da parte sua, dell’attività fallita, non poteva certamente precludere al Fisco l’accertamento e la riscossione delle imposte dovute, ma poteva consentire, invece, il diritto di rivalsa nei confronti del marito. Così come il fatto che quest’ultimo avesse utilizzato il nominativo e la falsa sottoscrizione della moglie non poteva esimerla dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma poteva sicuramente costituire motivo di richiesta di risarcimento danni nel confronti del marito. Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della contribuente.
La Cassazione, l’anno scorso, sullo stesso tema, aveva deciso che la responsabilità solidale dei coniugi è riferita ai redditi di ciascuno di essi come accertati dall’Amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicché la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall’accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito, e ciò anche qualora, dopo tale dichiarazione congiunta, sia intervenuta la separazione legale (cfr. Cass. nn. 20856/2010, 2021/2003, 4862/2002).
 

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