L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini ed alle modalità di rimborso a seguito di sentenza delle Commissione tributaria (provinciale o regionale) favorevole al contribuente. Le soluzioni sono differenti a seconda dell'oggetto della sentenza.
In caso di sentenza che annulla un atto impositivo, l'ufficio resistente deve provvedere a rimborsare quanto eventualmente versato in pendenza di giudizio subito dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza e senza che il contribuente debba notificare la sentenza o presentare alcuna specifica richiesta od istanza.
In caso di sentenza favorevole al contribuente in una controversia avente ad oggetto il diniego espresso o tacito di rimborso di tributi (e relativi accessori) pagati spontaneamente, l'ufficio deve invece procedere al rimborso solo dopo che la sentenza è passata in giudicato.
Se però l'ufficio ha riconosciuto, in pendenza di giudizio, il diritto al rimborso, deve provvedervi senza attendere la sentenza, abbandonando di conseguenza il contenzioso.
Circ. AE 1° ottobre 2010 n. 49/E
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