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lunedì 14 febbraio 2011

1.      Ord. n. 24953 del 9 dicembre 2010

(emessa il 27 ottobre 2010) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. Merone Est Iacobellis

NON BASTANO UNO STUDIO, UN’AUTO E POCHE SPESE PER ASSOGGETTARE IL MEDICO AD IRAP


Massima:

IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP - MEDICO CHE UTILIZZI UN’AUTO ED UNO STUDIO - ASSOGGETTAMENTO - ESCLUSIONE – D.P.R. 270/2000 - CRITERIO DI RIFERIMENTO

In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l'esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

NOTA

A sua volta, il citato art. 22 prevede (commi 2 e 3) “lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati”.
Vedi in termini le ordinanze della Corte n. 25915 del 21 dicembre 2010 e n. 10240 del 28 aprile 2010.

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