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sabato 19 febbraio 2011


Deducibilità negata per le schede di carburante senza chilometri

Secondo la Suprema Corte, la compilazione «parziale» del documento determina l’indeducibilità del costo
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Con la sentenza n. 3947 di ieri, 18 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto dicarburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi ichilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormaiconsolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante (quali appunto i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n.26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
Nella fattispecie oggetto della controversia, l’impresa aveva dedotto integralmente i costi relativi all’acquisto di carburante relativo a veicoli utilizzati per il trasporto benché non tutte le schede carburanti contenessero l’indicazione dei chilometri. I giudici della Commissione Regionale avevano convalidato tale comportamento affermando che, risultando depositate centinaia di schede carburante debitamente compilate, la ripetitività delle schede relative all’automezzo consentiva di ritenere deducibile il costo per il carburante anche per le schede che non contenevano l’indicazione della percorrenza, posto che risultava rispettato il requisito dell’inerenza. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione.
Riprendendo brevemente la disciplina generale della scheda carburante, si ricorda che gliacquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. CM 205/E/98).
Sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:
- gli estremi d’individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce la natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburanti possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura.
È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza”.
Pertanto, la correlazione tra la scheda carburante e la fattura esclude la possibilità di utilizzare qualsiasi elemento equipollente – quale la ripetitività assunta dalla C.T. Reg – dovendo essere documentata l’effettività del costo e non solo l’inerenza dello stesso.

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