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giovedì 17 febbraio 2011

Varata la definizione "europea" di stabile organizzazione

di Massimiliano Nicodemo*

*CL&CN - Studio Legale Tributario Aziendale - A cura di AVVOCATI24
In occasione della riunione del consiglio Ecofin del 18 gennaio 2011, i ministri dei 27 Stati dell'Unione hanno concordato le modifiche da apportare al Regolamento europeo n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva n. 2006/112/CE, del 28.11.2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, recentemente modificata dalla direttiva 2008/8/CE, del 12.2.2008.

Gli stessi hanno definito, per la prima volta, un concetto, di matrice “europea”, che qualifica la stabile organizzazione ai fini IVA, in linea con le indicazioni già fornite sull'argomento, negli ultimi anni, dalla Corte di Giustizia Europea.
Sotto la nuova accezione ricadono tutte le organizzazioni di dimensioni minime, insediate, in misura permanente, nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri.

Esse per potersi qualificare come stabili organizzazioni devono essere dotate di proprie risorse umane e tecniche, sufficienti a consentire loro di:

- ricevere ed utilizzare servizi da terzi;

- fornire servizi propri, oggetto dell'attività , in totale autonomia rispetto alla casa madre.

Ora, le prestazioni rese ad un soggetto passivo d'imposta si intendono eseguite nel luogo in cui questi abbia fissato la sede della propria attività economica.
Tuttavia, se i servizi sono forniti ad una stabile organizzazione del soggetto passivo, situata in un luogo diverso da quello in cui quest'ultimo ha la propria sede principale, il territorio di esecuzione degli stessi coincide con quello in cui è ubicata la stabile organizzazione.


In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, la prestazione deve intendersi recepita nel luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo cui essa è destinata.

Di contro, se la destinataria dei servizi non è soggetto passivo di imposta, per individuare il Paese ove scontare l'imposta sul corrispettivo della prestazione, occorre avere riguardo al luogo in cui il fornitore ha fissato la sede della propria attività economica o, in alternativa, la propria stabile organizzazione, oppure il domicilio o residenza abituale.

Nell'ambito dei servizi che possono essere forniti o ricevuti dalla stabile organizzazione, possono essere annoverate anche le prestazioni di noleggio a breve termine o quelle prestate per via elettronica, di cui agli artt. 56, par. 2, e 58, della Direttiva n. 2006/112/CE.

Le prime presuppongono il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

Le seconde includono, tra gli altri, i sevizi di fornitura di siti web e web-hosting, di gestione a distanza di programmi e attrezzature, di fornitura di software e relativo aggiornamento.

La nuova definizione di stabile organizzazione, inoltre, esplica la sua valenza anche nell'ipotesi derogatoria contemplata dall'art. 192 bis, della Direttiva n. 2006/112/CE.

A mente della previsione da ultimo richiamata, un soggetto passivo che disponga di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui sia debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Paese ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) egli effettua nel relativo territorio una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

b) la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

Quest'ultima disposizione produce un'inversione rispetto alle regole generali di individuazione del luogo di applicazione dell'imposta.
Ciò è reso possibile grazie all'insediamento di una stabile organizzazione, erogatrice di servizi e di beni, in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede principale del soggetto passivo d'imposta.

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