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lunedì 14 febbraio 2011

Deducibile un solo veicolo per professionista

La norma non contempla differenze fra autovetture e ciclomotori e sancisce l’indeducibilità dei costi di noleggio di una seconda autovettura
Nel caso di professionisti, l’art. 164 del TUIR individua, oltre ai limiti di costo e di percentuale previsti per le imprese, uno specifico limite numerico, nel senso che è possibile dedurre i costi limitatamente ad un solo veicolo per professionista.
Laddove l’esercizio di arti e professioni sia svolto da una società semplice o da un’associazione professionale, la deducibilità è consentita soltanto relativamente ad un veicolo per ogni socio o associato.
A proposito di studi associati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota dell’11 giugno 2010, ha modificato il proprio precedente orientamento, affermando che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione in materia di studi associati, “ricorrono i presupposti per poter procedere all’intestazione della carta di circolazione direttamente a nome dello Studio associato, con riferimento alla relativa sede, nella persona che ne ha la legale rappresentanza”. 
Tornando ai profili fiscali, la ratio della limitazione in commento è intuitiva: si vuole evitare che il titolare di reddito di lavoro autonomo consideri relativi all’attività professionale mezzi di trasporto che, nella realtà, sono a disposizione della famiglia o comunque utilizzati a fini esclusivamente personali.
Nel rilevare che analoga disposizione non è stata prevista per gli imprenditori individuali (rispetto ai quali è difficile sostenere che i professionisti sono soggetti maggiormente “a rischio”), può essere opportuno passare in rassegna alcuni casi controversi che talvolta assumono rilievo nella pratica professionale.
Può succedere che, nel corso dell’anno, il professionista decida di sostituire l’autovettura. In detta circostanza, l’ammortamento è deducibile, nei limiti dell’art. 164 del TUIR, e per la quota parte riferibile al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di cessione (si ritiene applicabile quanto prospettato, in materia di reddito d’impresa, dalla  ris. Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002 n. 41).
Ciò non significa, tuttavia, che i costi relativi al nuovo veicolo siano indeducibili, atteso che la locuzione dell’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR “limitatamente ad un solo veicolo” deve intendersi diretta a vietare la deduzione dei costi di eventuali mezzi di trasporto aggiuntivi, mentre non ha alcun rilievo in caso di sostituzione dell’unico veicolo del professionista.
La lettera della norma sembra, invece, alquanto penalizzante in altre circostanze tutt’altro che infrequenti.
Si è già evidenziato che l’art. 164 del TUIR fa riferimento al concetto di “veicolo”, vale a dire, secondo la nozione adottata dal codice della strada, macchina di qualsiasi specie che circola sulle strade guidata dall’uomo.
Ne consegue che, qualora un professionista disponga di un’autovettura e di un ciclomotore, sono deducibili i costi relativi solo ad un mezzo di trasporto. Tale ricostruzione lascia perplessi sul piano logico sistematico, in quanto spesso può verificarsi la necessità di avere un ciclomotore per gli spostamenti cittadini e un’autovettura per gli spostamenti extra-urbani.
Resta invece potenzialmente deducibile l’acquisto di una bicicletta in quanto mezzo di trasporto non a motore e quindi escluso dall’ambito applicativo dell’art. 164 del TUIR.
Analoga limitazione dovrebbe valere per il professionista che, in occasione di una trasferta per conto di un cliente, debba noleggiare un’autovettura, qualora sia già intestatario di un veicolo utilizzato a fini professionali. La formulazione letterale della norma, non senza le perplessità cui si faceva prima riferimento, porterebbe a considerare indeducibili i costi del noleggio dell’autovettura, anche nell’ipotesi in cui lo stesso costo venga riaddebitato in parcella al cliente (laddove si applicasse un principio, peraltro non condivisibile, contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/2008).
Da ultimo, si supponga che il professionista o lo studio professionale attribuiscano l’autovettura in uso promiscuo ad un dipendente. Pur trattandosi di ipotesi non certamente ricorrente, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 164 comma 1 lett. b-bis del TUIR, i costi relativi all’autovettura sono deducibili “nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.
Visto che il limite numerico in esame è contenuto nella precedente lett. b), si ritiene che detto limite non operi con riferimento alle autovetture date dal professionista in uso promiscuo al dipendente. Oltre che dal punto di vista letterale, tale conclusione trova conferma sul piano sistematico, posto che la contrapposizione d’interessi tra dipendente e datore di lavoro pone al riparo da eventuali aggiramenti del principio di inerenza. Occorre infatti ricordare che il dipendente assegnatario del veicolo sconta comunque un’imposizione sul compenso in natura, ancorché questo sia determinato in modo forfettario.
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