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mercoledì 2 ottobre 2013























OMESSA DICHIARAZIONE: IL CREDITO NON E' PERSO.


Il credito riportato nella dichiarazione omessa non è perso e il contribuente può attestarne l’esistenza all’ufficio competente entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di irregolarità.
È questo quanto emerge dalla Circolare 21/E del 25 giugno 2013, la quale, in un’ottica di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, consente di definire la posizione creditoria senza il necessario rinvio alla mediazione o al contenzioso come condizione utile per il riconoscimento del diritto di credito.

La circolare 34/E del 6 agosto 2012 - Ma facciamo un passo indietro: la possibilità di utilizzare un credito che scaturisce da una dichiarazione omessa non è una novità, sebbene la procedura sia stata decisamente semplificata.

Le dichiarazioni si considerano omesse se presentate dopo 90 giorni dal termine previsto per la trasmissione: i crediti riportati in tali dichiarazioni dovrebbero pertanto essere inesistenti.
All’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle dichiarazioni successive consegue, quindi, l’emissione della comunicazione di irregolarità, finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito, oltre a interessi e sanzioni.

La circolare 34/E del 6 agosto 2012 aveva tuttavia previsto che, qualora il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima, instaurando però il contenzioso tributario.
A seguito di tale previsione, pertanto, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate richiedevano la necessaria instaurazione del contenzioso con l’unico effetto di veder crescere considerevolmente le istanze di reclamo e di mediazione, a seguito delle quali veniva, nella maggior parte dei casi, riconosciuto il credito in capo al contribuente.

La circolare 21/E del 25 giugno 2013 - Su questo solco è intervenuta la Circolare 21/E del 2013, la quale ha previsto che il contribuente possa, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, attestare l’esistenza contabile del credito, producendo la necessaria documentazione entro 30 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione (così come stabilito dagli articoli 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Nel caso di un credito Iva non riconosciuto, ad esempio, la documentazione utile da produrre potrebbe essere rappresentata dai registri IVA e dalle relative liquidazioni, dalla dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, dalle fatture e da ogni altra documentazione ritenuta utile.

Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di effettuare le attività di controllo ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa, anche al fine di accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione: pertanto potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base all’originaria comunicazione di irregolarità.
Conseguentemente, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate emetterà una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
In ogni caso, sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulle somme contestate (qualora siano effettivamente dovute).
Rimane inoltre in ogni caso ferma la possibilità di poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni (che diventano pari a 1/3) qualora il contribuente provveda a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme medesime.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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