DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 24 ottobre 2013

IVA: commercio elettronico diretto

Dovuta in Italia per cessione effettuata da soggetto passivo extra – UE a un privato italiano

All’interno del commercio elettronico il Legislatore distingue commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto.

Nella prima fattispecie, tutta la transazione commerciale (acquisto, cessione e consegna) avviene per via telematica, cioè attraverso la fornitura in rete di prodotti virtuali. Tale settore si caratterizza in ragione del fatto che i servizi (es. software) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).
Nella seconda fattispecie, la transazione (accordo e pagamento) avviene per via telematica, ma la consegna del bene avviene “tradizionalmente”.

La perimetro del commercio elettronico diretto - L’art. 7, co. 1, Reg. UE 282/2011 
sancisce che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”. Il co. 2, art. 7, Reg. UE 282/2011 definisce le operazioni rientranti all’interno del commercio elettronico diretto, mentre il successivo comma 3 individua le fattispecie escluse.

La territorialità delle operazioni - Ai fini IVA, dunque, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità:
- per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972);
- per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett.b), D.P.R. 633/1972).
Eccezioni sono contemplate per le prestazioni BtoC, e in particolare tali eccezioni sono rinvenibili nell’art. 7 -sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
Le citate eccezioni riguardano rispettivamente:
- le prestazioni effettuate da un soggetto passivo Extra – UE a un privato italiano, la cui operazione, in deroga al criterio generale dettato dall’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, si considera effettuata in Italia;
- le prestazioni effettuate da un soggetto passivo italiano ad un privato extra - UE, la cui operazione, in deroga al criterio generale dettato dall’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, NON si considera effettuata in Italia.

Il caso - Analizziamo nel dettaglio un caso concreto.
Ipotizziamo che un soggetto passivo extra – UE ceda a dei privati italiani servizi rientranti nel commercio elettronico diretto.
In tal caso, in base alla regole generale della territorialità, statuita dall’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, tali operazioni NON si considerano effettuate in Italia.
Tuttavia, l’art. 7 – sexies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972, sancisce, in deroga alla regola generale di cui all’art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, che “si considerano effettuate nel territorio dello Statose rese a committenti non soggetti passivi […] f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero”.
In base a quanto detto, per le prestazioni in esame l’operatore extra-UE dovrà identificarsi in Italia (salvo che non disponga di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l’IVA.
Si segnala che per tali soggetti, al fine di evitare che gli stessi debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, è stata introdotta una sorta di semplificazione (tale disciplina è rinvenibile nel nostro ordinamento nell’art. 74 –quinquies, co. 1, D.P.R. 633/1972) in base alla quale gli stessi possono identificarsi in qualsiasi Stato UE per poter eseguire i versamenti dell’IVA relativi a tutte le operazioni realizzate nell’UE nei confronti di privati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento