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lunedì 21 ottobre 2013

Meno tagli alla detrazione delle polizze vita

Il D.L. 102/2013 approvato dalla Camera passa al Senato per la conversione apportando modifiche rincuoranti per il contribuente

Il testo del D.L. n.102/2013 sta seguendo l’iter necessario per la sua conversione in legge. È stato approvato alla Camera e ora passa al vaglio del Senato, integrato rispetto alla versione originaria dall'estensione delle agevolazioni IMU spettanti all’abitazione principale agli immobili concessi in comodato ai figli (se previsto nella delibera comunale) e dell'innalzamento a 630 euro per il 2013, e a 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230) della soglia per la detraibilità dei premi assicurativisulla vita e contro gli infortuni.
D’altro canto, le polizze assicurative per l’invalidità mantengono la soglia della detrazione a 1.291 euro, come in origine, nonostante inizialmente fosse stata abbassata a 630 euro per il 2013 e a 230 per il 2014.
Tali limiti sono stati estesi ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovatientro il 31 dicembre 2000.

I contratti interessati dalle modifiche – Sostanzialmente le modifiche al testo originario del decreto riguardano:
- i contratti aventi a oggetto il rischio morte, (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte;
- i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o da malattia);
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.


L’attuale detrazione degli oneri assicurativi – L’attuale regime di detraibilità dei premi (per l’anno 2012) versati a fronte di determinate polizze assicurative era già stato modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. A seguito di dette modifiche dal 2001 sussiste, da un punto di vista fiscale, una distinzione fra:

- assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni a carattere finanziario;
- assicurazioni con finalità previdenziali.
Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le “vecchie” regole di detraibilità. Per individuare la corretta disciplina è necessario quindi distinguere a seconda che i contratti siano stati stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 ovvero a partire dal 1° gennaio 2001.

Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 - Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione:
- abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula;
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.

Se l’assicurazione è mista infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest’ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile.

I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 -
 Danno diritto alla detrazione d’imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto: il rischio di morte; il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante; il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l’incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato; in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.
Il limite massimo detraibile per tale tipologia di oneri è pari nel 2012 a € 1.291,14. Ciò significa che l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari ad € 245,32 (€ 1.291,14 x 19%).
Ad esempio, un contribuente, nel 2012, ha corrisposto un premio relativo a polizza di assicurazione stipulata in data 20/01/2005 pari ad € 2.600,00, di cui:
- relativo al rischio morte: € 150,00;
- relativo all’invalidità permanente non inferiore al 5%: € 1.300,00;
- di natura finanziaria: € 1.150,00;
in Unico, il contribuente potrà indicare la parte del premio relativa al rischio morte (€ 150,00) e all’invalidità permanente non inferiore al 5% (€ 1.300,00). La restante parte del premio di natura finanziaria (€ 1.150,00 versata al fine di ottenere una rendita differita) non è detraibile. Il dichiarante, comunque, anche se ha versato un premio potenzialmente detraibile di € 1.450,00 (€ 1.300,00 + € 150,00), potrà indicare in dichiarazione dei redditi solo l’importo massimo di € 1.291,14 arrotondato a € 1.291,00.

Con le modifiche apportate dal D.L. 102/2013 che verrà convertito in legge, la nuova detrazione per il 2013 sarà pari sempre (a patto di ulteriori modifiche) al 19%, ma fino a una soglia massima di 630 euro e di 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro previsti nel testo originario del D.L. 102/2013).
Nell’esempio precedente, dunque, l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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