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lunedì 14 ottobre 2013

Somme iscritte a ruolo: la dilazione

Decadenza a seguito del mancato pagamento di otto rate

Premessa – Con la conversione in legge (L. 9 agosto 2013, n. 98) del c.d. decreto “del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69), oltre alla possibilità di estendere la rateazione presso l'agente della riscossione fino a un massimo di 120 rate mensili, è stata prevista la decadenza dalla dilazione concessa solo in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, e non più in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Decreto del fare - Il D.L. 69/2013 (cd. decreto "del fare"), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e convertito nella L. 98/2013 ha apportato importanti modifiche all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo o affidate ad Equitalia a seguito di avvisi di accertamento esecutivi.

Dilazione - Fermo restando, in linea generale, il periodo massimo di dilazione di 72 rate mensili, ovvero di sei anni e, in caso di dimostrato peggioramento della situazione economica del contribuente, l'ulteriore proroga della dilazione concedibile fino a ulteriori 72 rate mensili, adesso a seguito delle nuove modifiche del decreto “del fare”, sia la rateazione ordinaria che quella prorogata possono essere aumentate fino a 120 rate mensili, ovvero per un periodo massimo di dieci anni. Ciò a condizione che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria volontà, "in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica".

Avvisi bonari -
 Occorre precisare che le regole in materia di dilazione appena accennate riguardano soltanto i contribuenti il cui debito è già stato trasferito ad Equitalia (ossia vale a dire le somme iscritte a ruolo o affidate all'agente della riscossione a seguito di avvisi di accertamento esecutivi) e non anche gli omessi versamenti a seguito dei c.d. "avvisi bonari" che possono essere “sanati” con il pagamento direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Dilazione avvisi bonari - Qualora, infatti, a seguito di un controllo automatico e/o formale della dichiarazione dei redditi, un contribuente omette di versare quanto dovuto, l'Agenzia invia delle comunicazioni (c.d. "avvisi bonari") con le quali è richiesta l'imposta, oltre a interessi e sanzioni nella misura del 10%. In tal caso, gli avvisi bonari possono essere rateizzati direttamente presso l'Agenzia delle Entrate in un massimo di sei rate trimestrali per debiti fino a 5mila euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori.

Equitalia - Soltanto le somme contenute nell'avviso bonario e non pagate vengono poi iscritte a ruolo e da quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica della cartella di pagamento al contribuente debitore, con addebito delle sanzioni sugli omessi versamenti al 30%, oltre all'aggio della riscossione (pari ad oggi all'8%). Ne consegue, dunque, che se da un lato il contribuente con la cartella di pagamento può beneficiare di più tempo per pagare, dall'altro il debito è decisamente superiore.

Decadenza - In relazione alla possibile decadenza dalla rateazione, il decreto “del fare” ha alleggerito la previsione normativa. Se, infatti, prima era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive per decadere dal beneficio della rateazione con conseguente impossibilità di rateizzare ulteriormente il debito che veniva iscritto a ruolo per la parte ancora da saldare, a seguito del nuovo intervento normativo, invece, tale previsione è limitata ai casi in cui il debitore non paghi otto rate, anche non consecutive. Pertanto, il contribuente decade dal beneficio della dilazione qualora non paghi otto rate, anche non consecutive, del piano di ammortamento concesso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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