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lunedì 7 ottobre 2013

Aumento Iva: gli acquisti intracomunitari

Vale il momento della spedizione. Irrilevanti gli acconti

L’innalzamento dell’aliquota ordinaria Iva impatta anche sula gestione degli acquisti intracomunitarirelativamente alla individuazione della corretta aliquota Iva applicabile.
Sul tema, è opportuno evidenziare che l’ art. 1, comma 326, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, con modalità applicative disciplinate dall’art. 1, co. 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012, ha profondamente ridisegnatol’art. 39, D.L. 331/1993 che disciplina il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

La nuova formulazione della norma - L’art. 39, co. 1, D.L. 331/1993 prevede che “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
Il co. 2 della citata disposizione sancisce che “Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura”.

Le differenze -La nuova formulazione dell’art. 39, D.L. 331/1993, prevede che acconti incassati o pagati non sono più rilevanti, e pertanto, non vi è più l’obbligo di emettere la fattura. Resta ferma, invece, la previsione secondo cui se, anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, sebbene limitatamente all’importo fatturato.

La registrazione dell’acquisto intracomunitario – L’art. 46, co. 1, D.L. 331/1993 sancisce, in merito alla fatturazione degli acquisti intracomunitari, che “la fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni”. 
Di conseguenza, anche per gli acquisti intracomunitari si pone il problema circa la corretta aliquota Iva da applicare per le operazione a cavallo del 1° Ottobre 2013, spartiacque tra l’applicazione della vecchia aliquota ordinaria del 21% e la nuovo aliquota ordinaria del 22%.

Il caso - Si pensi al caso di una società italiana che abbia proceduto all’acquisto di merci da un fornitore comunitario versando un acconto il 20 Settembre 2013. Le merci verranno spedite il 15 Ottobre.
In tal caso, come precedentemente affermato, per le cessioni e gli acquisti intracomunitari si dovrà far riferimento, al fine di determinar la corretta aliquota Iva applicabile, al momento di spedizione dallo Stato Membro d’origine.

L’acconto pagato non costituisce un autonomo fatto generato d’imposta nella nuova formulazione dell’art. 39, D.L. 331/1993.
Di conseguenza, non avendo il fornitore comunitario emesso fattura relativamente all’acconto versato questo non rileverà ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione.
La fattura emessa al momento della spedizione dovrà essere integrata applicando l’aliquota Iva del 22% e successivamente annotata seguendo le regole dell'articolo 47, Dl 331/93.
Diversamente, qualora fosse stata emesse fattura da parte del fornitore comunitario prima del 30 Settembre 2013la stessa dovrà essere integrata applicando l’aliquota Iva del 21% in quanto, come previsto dal co. 2, dell’art. 39, D.L. 331/1993, se, anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, sebbene limitatamente all’importo fatturato. Dunque, l’emissione della fattura costituisce un autonomo fatto generato d’imposta e se avvenuta entro il 30 Settembre renderà necessaria l’applicazione dell’aliquota Iva del 21%.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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