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venerdì 11 ottobre 2013

Cartella. Nulla se motivazione “carente”

Sentenza della CTR Puglia

È nulla la cartella esattoriale priva di motivazione adeguata. Al destinatario dell’atto deve essere consentita l’agevole comprensione delle ragioni che giustificano la pretesa fiscale. È quanto emerge dalla sentenza n. 257/24/13 della Commissione Regionale di Bari - Sezione Staccata di Lecce, depositata lo scorso 1° ottobre.

Il caso. La controversia trae origine dall’impugnazione, a opera di una società, di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. La ricorrente, per quanto qui interessa, ha eccepito la nullità della cartella per carenza di motivazione.

Motivazione assente. Ebbene, i giudici tributari di secondo grado hanno effettivamente riscontrato il vizio lamentato dalla ricorrente, poiché la cartella oggetto del contendere – si legge in sentenza -“riproduce semplicemente le voci relative ai tributi ed accessori senza nessuna ulteriore analitica ancorché succinta motivazione”.

Orientamento consolidato.
 La Commissione regionale della Puglia richiama il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata. Si può parlare di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contenga indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella (cfr. Cass., sentenze n. 11446 del 2006 e n. 15188 del 2013).

Cause di nullità della cartella. Di recente la Suprema Corte, con la brevissima ordinanza n. 20211/2013, ha stabilito che l’indicazione di un “omesso o carente versamento” non soddisfa affatto l’obbligo di motivazione della cartella esattoriale, che deve pertanto ritenersi nulla. La cartella è altresì nulla se non contiene indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi maturati sulla somma pretesa (cfr. Cass., sentenza n. 4516 del 2012). Ciò vuol dire che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati a un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle varie annualità prese in considerazione (CTR Piemonte, sentenza n. 92/36/12).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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