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martedì 15 ottobre 2013

730/2013. Ancora pochi giorni per rimediare agli errori

È possibile utilizzare il 730 integrativo solo se dalle correzioni emerge un risultato “a favore” del contribuente oppure se le modifiche non incidono sull’imposta.

La correzione del Mod.730 - Il contribuente che ha presentato la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 può apportare eventuali modifiche attraverso la presentazione di un modello 730 rettificativo e integrativo, applicando le disposizioni previste dalla disciplina “speciale” contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 1997. Può capitare ad esempio che nella compilazione del modello 730/2013 un contribuente possa aver dimenticato di inserire alcuni redditi, e ci si accorge di tale errore dopo la presentazione al Caf o professionista abilitato alla presentazione telematica o al proprio sostituto d’imposta. In tale circostanza il contribuente può presentare una dichiarazione a seconda del tipo di errore a favore o a sfavore regolarizzando spontaneamente le disattenzioni che sono state commesse nella compilazione. La correzione potrà avvenire entro il prossimo venerdì 25 ottobre e tutti i contribuenti che hanno presentato il mod. 730/2013, e che in seguito si sono accorti di aver compilato alcuni dati errati o incompleti, possono rimediare correggendoli con un modello 730/2013 integrativo.

Errori a “favore” del contribuente - I contribuenti che hanno compilato il modello 730/2013 e si sono accorti di avere commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione, possono presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo soltanto se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Una simile circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio nel caso di oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati, oppure detrazioni d’imposta non riconosciute, nonostante siano legittimamente spettanti, o ancora, importo delle ritenute non scomputate, o anche versamenti di acconti non considerati. In altri termini, l’uso del modello 730 integrativo è ammesso per le correzioni in favore del contribuente.

La presentazione del modello integrativo – I contribuenti che devono correggere la loro dichiarazione, devono presentare esclusivamente a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni, utilizzando il Mod. 730/2013 nel quale deve essere indicato lo specifico codice nella casella "730 integrativo". In particolare dovrà essere indicato:
  • il codice "1" se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
  • il codice "2" se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
  • il codice "3" se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

La documentazione da esibire - Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità. Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il Mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Dichiarazione integrativa a favore – Un’altra possibilità concessa al contribuente è quella di utilizzare il modello Unico e presentare una dichiarazione integrativa a favore. In questo caso si ha tempo fino alla scadenza della presentazione del modello unico del prossimo anno. Il contribuente può anche presentare un’istanza di rimborso per l’eventuale differenza a credito, ma i tempi per ottenerlo rispetto al modello 730 integrativo sono più lunghi. Si ricorda che gli esiti del 730 integrativo vengono già inseriti nel cedolino del mese di dicembre 2013.

Errori a “sfavore” del contribuente – Se invece la dichiarazione 730 presenta errori e omissioni che comportano un minor credito o un maggior debito (ad esempio per aver omesso in reddito oppure averlo indicato parzialmente), quindi a svantaggio del contribuente, non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo. Dunque, nel caso in cui la rettifica sia “a sfavore” del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:
  • un modello Unico PF “correttivo nei termini” rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
  • una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Le soluzioni – Il contribuente potrà presentare il modello Unico 2013 entro la scadenza di Unico 2014 (dichiarazione integrativa), o presentare Unico 2013 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Con la prima soluzione il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto con gli interessi e la sanzione. Scegliendo la seconda opzione si dovrà versare solo il tributo dovuto con gli interessi, le sanzioni verranno successivamente irrogate dall’Amministrazione Finanziaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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