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giovedì 6 dicembre 2012

IMU: il titolare del diritto reale paga l’imposta


Ai sensi dell’art. 9 co.1 D.Lgs. 23/2011, sono considerati soggetti passivi ai fini IMU:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o merce (alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa);
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Tra i diritti reali di godimento più interessanti ai fini IMU spiccano quelli per diritto di abitazione del coniuge superstite e dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

Coniuge superstite titolare del diritto di abitazione 
- In caso di successione, al coniuge superstite è riservato dall'articolo 540 c.c. il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, qualora sia di proprietà del de cuius o comune. Se, ad esempio, un appartamento è posseduto al 50% dai coniugi, in caso di decesso di uno, il superstite è considerato soggetto passivo d'imposta ed è quindi tenuto a versare l'Imu per intero, indipendentemente dalle singole quote ereditarie e anche se dovesse rinunciare all'eredità.
Inoltre, il diritto reale di abitazione, se effettivamente esercitato sulla casa familiare (articolo 540, secondo comma, del Codice civile), si estende alle pertinenze.
Pertanto, fermo restando il numero massimo delle pertinenze ammesse al beneficio Imu (articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011), il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge superstite.
In base a quanto disposto dall'articolo 1022 c.c., il titolare del diritto di abitazione può abitare la casa oggetto del diritto, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione può essere costituito per contratto (es. a seguito di divorzio) e non è cedibile a terzi. 

Coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale titolare del diritto di abitazione 
- Il comma 12-quinquies dell’articolo 4 del D.L. 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012) ha stabilito chel’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento anche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve intendersi “in ogni caso” effettuata a titolo di diritto (reale) di abitazione. 
La previsione di legge, come avvalorato dalla Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 6.1), ha introdotto nella disciplina dell’Imu una novità assoluta, dato che con la disposizione secondo cui l’assegnazione della casa coniugale dà luogo a un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della casa stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva, a prescindere dalla titolarità della proprietà dell’immobile.
Inoltre, si fa notare che il titolare del diritto reale di usufrutto può cedere il proprio diritto, anche solo temporaneamente (art. 980 c.c.), mentre il titolare del diritto di abitazione non può cedere il proprio diritto che è strettamente personale (art. 1024 c.c. ).
In conclusione, il soggetto passivo dell’Imu è esclusivamente l’assegnataria della casa coniugale, ai sensi del citato articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012.

La dichiarazione IMU
 – Vanno distinti i due casi: coniuge superstite ed ex coniuge assegnatario.
Nel primo caso nelle istruzioni il Ministero precisa che in considerazione della prassi instaurata e al fine di non aggravare gli adempimenti dei contribuenti, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’IMU, poiché gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Va rilevato che l’utilizzo del verbo “che abbiano presentato” fa presumere che tale esonero riguardi solamente i soggetti che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione prima della scadenza della dichiarazione IMU.
Va tenuto conto, dunque, della scadenza della dichiarazione IMU, per evitarne (se possibile) la presentazione, nel caso in cui venga presentata preventivamente la dichiarazione di successione.
Nel secondo caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il provvedimento del giudice viene comunicato al solo comune di celebrazione del matrimonio, il quale dovrà successivamente informare il comune di nascita degli ex coniugi dell’avvenuta modifica dello stato civile. Pertanto la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile assegnato non coincida con quello di celebrazione del matrimonio o con quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario.
Colui sul quale ricade l’onere dichiarativo è comunque sempre l’ex coniuge assegnatario e mai il proprietario.
Autore: Carla De Luca

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