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martedì 11 dicembre 2012

IMU compensabile con l’IRPEF


L’importo dell'Imu dovuta a saldo può essere compensato con i crediti maturati dal contribuente, ad esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2012 o dall'Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011.

Per i versamenti delle imposte dovute, quindi anche per l’Imu, che vengano effettuati utilizzando il modello F24, i contribuenti possono portare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali già presentate, se non già chiesti a rimborso.
Allo stesso modo sono compensabili i crediti previdenziali, che risultano dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali. Lo sono anche i crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, investimenti o altro.
Il credito risultante a fine anno 2011, che emerge nella dichiarazione 2012 in relazione all’Iva, redditi, Irap, o modello 770, può essere usato in compensazione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito si è formato:
- sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma;
- sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il modello Unico.

Il quadro IMU - Una novità delle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2012 per i redditi del 2011) ha riguardato proprio il quadro "I" Imu. 
Tale quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2012 per il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2012 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006).
Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborsocorrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l’IMU.

L’ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’IMU potrebbe non coincidere con l’importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione e, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l’assistenza Mod. 730-3/2012 righi 161 (credito Irpef)162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

Dal 1° gennaio 2013
, si potranno usare in compensazione i crediti derivanti dal periodo d'imposta 2012 (che emergono dalla dichiarazioni 2013).

Il limite dei debiti iscritti a ruolo - Si ricorda che dal 1° gennaio 2011, la compensazione di crediti relativi a imposte erariali non è permessa fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è già scaduto il termine di pagamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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