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lunedì 17 dicembre 2012

Legge Sviluppo-bis: le novità


Approvata alla Camera la legge sullo sviluppo-bis, al via l’Agenda digitale, modifiche per il settore assicurativo, novità sulle “start up”

Il decreto convertito in legge – La conversione definitiva del decreto Sviluppo non ha fatto mancare alcune novità, tra queste ad esempio, quelle relative alle “start up” dove oltre ad abbassare la soglia di spesa in ricerca e sviluppo, viene previsto l’esenzione dall'obbligo di avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili. Modifiche anche per il settore assicurativo.

Agenda digitale –
 La legge dà attuazione all’Agenda digitale riconoscendo il ruolo fondamentale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si rende operativo l’art. 47 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, attraverso la promozione dello sviluppo dell’economia e della cultura digitali.

Documento digitale unificato - Viene introdotto il documento digitale unificato che sostituirà dopo un decreto del presidente del consiglio dei ministri la carta d’identità elettronica e la tessera sanitaria. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, è istituita l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra alle anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni e dell’AIRE (Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero). Ogni cittadino avrà un domicilio digitale attraverso una PEC attraverso cui inviare e ricevere tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e inoltre a partire dal 2016 il censimento della popolazione Istat sarà annuale.
In assenza del domicilio digitale di cui sopra, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa.

PEC e comunicazioni al registro delle imprese - L’obbligo di comunicare alle CCIAA l’indirizzo della PEC (già in vigore per le società) viene esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Sanità digitale - Per la digitalizzazione della sanità le nuove disposizioni prevedono la nascita del fascicolo sanitario elettronico (FSE) che costituisce l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo stesso. Tale fascicolo ha fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché potrà servire per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, per la programmazione sanitaria e anche per la verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

Giustizia digitale
 – Nei processi civili le comunicazioni delle cancellerie dovranno essere effettuati solo on-line, nei procedimenti penali è prevista la comunicazione on-line per tutte le notifiche a persone diverse dall’imputato, anche nella legge fallimentare vi è una semplificazione delle notifiche attraverso l’introduzione della notifica on-line nei momenti essenziali della procedura.

Novità per le assicurazioni - Per quanto riguarda le assicurazioni, viene introdotto il contratto base RC auto, che tutte le compagnie saranno tenute ad offrire in regime di piena liberta tariffaria. La lotta alle frodi sarà affidata ad una struttura interna dell’ex ISVAP, l’IVASS che avrà il compito di prevenire le frodi assicurative nel settore delle RCA e la gestione di unica banca dati, per meglio individuare anomalie e frodi. Sono abolite le clausole di tacito rinnovo previste dai contratti assicurativi e sarà possibile la collaborazione tra intermediari per favorire la concorrenza.

Start Up Innovativa - Nelle disposizioni dirette a favorire la crescita, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione giovanile,viene introdotta, la “start up innovativa”, ovvero una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che possiede determinati requisiti. Il contenuto innovativo si caratterizza per la presenza di un 20% minimo di spese investite in ricerca e sviluppo, oppure almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca, oppure che la start up sia titolare o licenziataria di brevetto. Le “start up” innovative sono iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese.

Credito di imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture - Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali (di importo superiore a 500 milioni di euro) mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, un credito di imposta ai fini IRES e IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Tale bonus punta a sbloccare diversi cantieri e potrà arrivare al limite massimo del 50% a valere sull’Ires e sull’Irap in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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