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venerdì 7 dicembre 2012

Nulle le cartelle “criptiche”


Essenziale l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

È nulla la cartella di pagamento che non contiene indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi maturati sulla somma pretesa.

La sentenza. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte - Sezione XXXVI, con la sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012.

Il caso. Il contribuente impugnava davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Torino la cartella di pagamento relativa all’IVA per il 2006 notificata da Equitalia il 15 giugno 2010, chiedendo, in particolare, che venisse dichiarata la nullità della riscossione, per omessa notifica dell’atto presupposto e per mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi in violazione dell'articolo 1283 del codice civile.

La CTP. Ritenendo l’impugnazione fondata, l’adita CTP di Torino accoglieva il ricorso, osservando che la cartella notificata al contribuente non era stata prodotta in modo conforme alle regole, in quanto priva di alcuni elementi “indispensabili, necessari e previsti”. Avverso tale decisione, l’Ufficio e il Concessionario proponevano entrambi appello, contestando i capi della sentenza di prime cure riguardanti il rispettivo operato.

La CTR. Ebbene, con la suddetta pronuncia la CTR ha confermato le statuizioni del primo giudice, motivando la decisione come segue “dall'esame della cartella di pagamento non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest'ultima, qual è il periodo di riferimento”. Questi elementi sono fondamentali “per evitare delle pratiche non in linea con la legislazione vigente e sanzionate da tante sentenze della Suprema Corte di Cassazione”. Di qui il rigetto degli atti d’appello, con compensazione delle spese di lite.

Orientamento consolidato
. In effetti il Collegio piemontese ha dato continuità all’orientamento oramai granitico della Cassazione, secondo cui devono essere dichiarati nulli gli atti della riscossione privi dell’indicazione dettagliata delle modalità di calcolo degli interessi. Il contribuente, in sostanza, deve essere posto nelle condizioni di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal Concessionario per la riscossione. Solo così può essere garantito il diritto di difesa del cittadino.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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