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giovedì 20 dicembre 2012

IVA per cassa e acconto IVA


La scelta più conveniente per il contribuente che si accinge a calcolare l’acconto del 27 dicembre 2012

L'adesione al nuovo regime dell’Iva per cassa potrebbe rappresentare per i contribuenti un'opportunità per ridurre (o addirittura non versare) l’ammontare a titolo d'acconto IVA.
Generalmente, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento eseguito, o che doveva essere eseguito,per il corrispondente periodo d’imposta precedente, con l’accortezza che il versamento va considerato al lordo dell'eventuale acconto versato a dicembre 2011 e al netto della maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali (si veda Ris. n. 157/E/2004).

Il contribuente che opta non sfugge all’acconto - Anche nel caso in cui il contribuente abbia optato, a partire dal 1° dicembre 2012, per il nuovo regime dell’Iva per cassa, lo stesso dovrà comunque corrispondere l’acconto del 27 dicembre 2012, tenendo in debita considerazione:
1. il differimento dell'esigibilità dell'imposta sulle operazioni attive;
2. rinvio della detrazione sugli acquisti.

Il metodo più conveniente per il calcolo dell’acconto IVA
 – Il contribuente che ha optato per il nuovo regime dell’Iva per cassa, dal 1° dicembre 2012, invece di versare l'acconto commisurandolo al debito di dicembre dell'anno scorso (metodo storico), potrebbe, considerate le caratteristiche della contabilità di cassa, avvalersi della liquidazione Iva straordinaria al 20 dicembre (metodo analitico). 
In tal caso, infatti, l'imposta computata a debito sarà esclusivamente quella che si riferisce alle operazioni effettuate dal primo giorno del mese, per le quali, entro il 20 dicembre, si sia verificata l'esigibilità e, dunque, sia stato incassato il corrispettivo (totale o parziale).
Attraverso l’utilizzo del metodo analitico, si potrebbe ridurre (o addirittura azzerare) l'acconto.
ovviamente, sarà necessario tener conto del fatto che nella liquidazione potrà essere detratta solo l'Iva sugli acquisti, per i quali siano stati pagati i fornitori.

Le regole per determinare l’acconto 
– Alcuni elementi da considerare per determinare l’importo dovuto sono le seguenti:
- l’incasso dall’1.12.2012 di una o più fatture (emesse) registrate fino al 30.11.2012 non ha alcuna rilevanza ai fini della liquidazione dell'IVA;
- il pagamento dall’1.12.2012 di una o più fatture (di acquisto) registrate fino al 30.11.2012 non ha alcuna rilevanza ai fini della liquidazione dell'IVA.
Inoltre, va ricordato che l’applicazione del regime in esame non incide sulle modalità/termini, ex art. 21, DPR n. 633/72, di emissione e di registrazione delle fatture emessa.

In particolare con riferimento alle fatture emesse:
- l’imponibile “ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione”;
- le relative operazioni “partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione” ex art. 19, D.P.R. n. 633/72;
- in caso di incasso parziale l’imposta è computata a debito nella liquidazione IVA periodica di riferimento “limitatamente al corrispettivo incassato”;
- se l’incasso non avviene in contanti il cedente/prestatore, al fine di individuare il momento del pagamento, farà riferimento agli accrediti evidenziati nel proprio c/c bancario.

Esempio - Un contribuente mensile si trova a dover determinare l’acconto IVA 2012.
Nel caso in cui decida di optare per il calcolo attraverso il metodo storico, dovrà considerare il valore della liquidazione di dicembre 2011, al lordo dell’acconto (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2011).
Ipotizzando che tale importo sia pari a € 7.500, con il metodo storico l’acconto IVA per il 2012 è pari a € 6.600 (7.500 x 88%).
Nel caso in cui decida di optare per il metodo analitico, ipotizzando che:
- l’Iva esigibile per fatture emesse e incassate dal 1° al 20 dicembre pari a 5.600;
- l’Iva detraibile per fatture ricevute e pagate dal 1° al 20 dicembre pari a 0;
si genererebbe un acconto dovuto pari a 5.600 (100% di 5.600).
In sostanza, l’adozione del metodo analitico per i soggetti che hanno optato per il nuovo regime per cassa (dal 1° dicembre 2012), potrebbe far conseguire riduzioni sostanziale dell’acconto Iva da versare entro il 27 dicembre 2012.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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