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mercoledì 19 dicembre 2012

Riforma del condominio: operativa da giugno 2013


Con la pubblicazione in G.U. decorrono i sei mesi per meglio studiare e preparasi alle nuove disposizioni

Operativa da giugno - Il 17 giugno prossimo entrerà in vigore la riforma del condominio, infatti è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 la Legge 220 dell’11.12.2012 che rivoluzionerà il modo di gestire il condominio. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulta molto importante, ed era molta attesa, in quanto affinché la norma entri in vigore devono trascorrere sei mesi dalla sua pubblicazione. La legge in sostanza va a riscrivere gran parte della parte del Codice Civile dedicata al condominio, dall'articolo 1118 al 1139, più le disposizioni di attuazione del Codice Civile (dall'articolo 61 al nuovo 71-quater) e alcune disposizioni sparse nelle leggi speciali.

Una “vacatio” di sei mesi
 - La legge prevede dalla pubblicazione in G.U., un periodo di sei mesi prima dell’entrata in vigore, che servirà a studiare le novità e a prepararsi alla applicazione delle nuove disposizioni. Le novità riguardano il condominio a tutto campo, dal quorum delle assemblee più snello per prendere le decisioni, e evitare ingessature, ad una maggiore libertà dei singoli condomini, a un amministratore che diventa un professionista qualificato e trasparente.

Molte novità - Moltissime sono le novità soprattutto per quanto riguarda l’amministratore la cui figura è stata ridisegnata quanto a responsabilità, doveri e requisiti. L’amministratore dovrà possedere i requisiti di "onorabilità", non aver subito protesti cambiari, avere il diploma di scuola secondaria, aver frequentato un corso di formazione iniziale e aggiornarsi periodicamente. Per chi invece (e il caso del condomino) amministra il proprio condominio, bastano i soli requisiti di onorabilità, e per chi lo ha fatto (anche professionalmente) per almeno un anno nel periodo dal 17 giugno 2011 al 17 giugno 2013, è richiesta, oltre all'onorabilità, solo la formazione periodica. La perdita dei requisiti di onorabilità provocherà la cessazione dall'incarico dell'amministratore.

Gestione più snella - Cambiano le modalità di convocazione dell'assemblea e i quorum costitutivi e deliberativi, sia in prima sia in seconda convocazione, con un limite alla raccolta di deleghe. L'obiettivo è quello di rendere più snella la gestione e più facili le scelte. È stata prevista anche la possibilità di "variare la destinazione d'uso” delle parti comuni, che permetterà con l’80% dei condomini e dei millesimi, di destinare tali parti a usi che non siano quelli originariamente previsti.

Obblighi di trasparenza – Aumentano gli obblighi di trasparenza nella gestione dell’amministratore, il quale dovrà aprire un conto corrente bancario o postale mettendo a disposizione i movimenti bancari al controllo dei condomini. È prevista la costituzione del sito internet condominale e si dettaglia la maggioranza per l'installazione di telecamere per la videosorveglianza condominiale (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio). Il singolo condomino potrà distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, tale distacco non è completamente libero e viene concesso solo se non si fruisce del calore per problemi tecnici prolungati per un'intera stagione, comunque vi è l’obbligo di partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della centrale termica. Il condomino potrà installare impianti di ricezione radiotelevisiva e pannelli solari che non incidano però sulle parti comuni.

Morosità - La nuova riforma si pone in modo rigido nei confronti del condomino moroso verso il quale l'amministratore deve agire entro sei mesi, in più lo stesso amministratore può comunicare i dati personali dei morosi ai creditori del condominio, che sono tenuti ad agire contro gli inadempienti prima di rivalersi sui condomini in regola.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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