DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 10 dicembre 2012

IMU E IRPEF per abitazione parzialmente locata


L'Imu sostituisce l'Ici e, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali comunali e regionalidovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
La sostituzione dell'Irpef comporta, in via generale, che:
- per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola Imu;
- mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef.
Tale principio trova una parziale applicazione nell'ipotesi di terreni non affittati, tenuto conto della previsione di cui all'art. 9, co. 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi. 
In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l'Imusostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul solo reddito dominicale.

Tale principio se viene applicato al caso particolare dell’abitazione parzialmente locata non è di immediata applicazione.
Con abitazione “parzialmente locata” si intende un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte.

L’imposizione IMU e IRPEF o solo IMU? – La Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 ha chiarito che in un caso del genere si ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini Irpef fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi:
- la sola Imu, nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca);
- siano invece dovute sia l'Imu che l'Irpef nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

L’Agenzia Entrate, tuttavia, non ha ad oggi una posizione univoca sull’argomento.
Non è chiaro se debbano essere confrontati i due valori della rendita catastale rivalutata del 5% e del canone locazione abbattuto (15%) o canone loc. non abbattuto (ced. secca) o se debbano essere considerati distintamente le due superfici.

Stessa questione si pone nel caso di immobile locato per parte d’anno. Va applicata la regola della rendita confrontata al canone o quella dei fabbricati distinti (utilizzata già con la cedolare secca)?
Una soluzione dovrebbe arrivare da una futura interpretazione della Direzione Normativa dell’Agenzia Entrate.

La compilazione dei modelli 2013 
- Nel quadro B del modello 730/2013 e nel quadro RB del modello Unico PF 2013, dunque, verrà indicato un codice di utilizzo “1” per l’abitazione principale (non parzialmente locata), mentre il contribuente dovrà utilizzare i due nuovi codici “11” e “12” per l’abitazione principale parzialmente locata, rispettivamente con contratto a libero mercato o a canone concordato.
Se dovesse essere confermata la regola del confronto tra quota rendita e quota canone, la liquidazione del quadro B o RB comporterebbe l’applicazione della sola IMU se la quota rendita fosse superiore o uguale alla quota canone e dell’Irpef e IMU se la quota rendita fosse inferiore alla quota canone.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento