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martedì 6 marzo 2012

Il decreto fiscale in vigore dal 2 marzo: tutte le novità

di Saverio Cinieri
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo scorso, il D.L. n. 16/2012 - in vigore dalla stessa data - contiene importanti disposizioni sulla semplificazione di alcuni adempimenti tributari. Si tratta dell'ulteriore tassello dell'opera di riforma e semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini, intrapresa dal Governo, che finora ha toccato, in ordine cronologico, le liberalizzazioni e la spinta alla concorrenza (D.L. n. 1/2012) e le semplificazioni amministrative (D.L. n. 5/2012). Adesso è la volta delle semplificazioni fiscali.
Tuttavia, come già accennato in occasione della diffusione delle prime bozze del decreto, l’impressione è che, in realtà, ci si sia voluti spingere un po’ più in là. Accanto alle norme “dichiaratamente” semplificative (ad esempio, in tale ottica va letta la norma che elimina l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’A.F., dati che già sono in suo possesso), ci sono disposizioni che correggono alcune “storture” dell’attuale sistema fiscale (si pensi alla trasformazione dello spesometro in un vero e proprio elenco clienti-fornitori, nel qual caso si è “immolato” l’intento di semplificazione sull’altare del contrasto all’evasione o alla maggior chiarezza in merito alla deducibilità dei costi da reato).
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nel decreto.


Rateazione debiti fiscali(art. 1, commi 1-4)In caso di decadenza dalla rateazione, è possibile accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre, aggiornando l’istituto della rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere rate di ammortamento crescenti e non costanti.
Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già accordata Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca.
Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.
Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.
Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
Appalti per chi ha carichi pendenti con il Fisco
(art. 1, commi 5-6 )
Vengono modificate le disposizioni per chi, avendo carichi pendenti con il Fisco, voglia partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Con la nuove norme, gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.
Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.
Remissione in bonis in caso di violazioni formali(art. 2, comma 1)In caso di inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (sempre che si posseggano i requisiti sostanziali), è possibile presentare la comunicazione ovvero assolvere al particolare adempimento previsto in ritardo (purché entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento). In tal caso, però, si applica una sanzione pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Sanatoria iscrizione elenchi riparto 5 per mille(art. 2, comma 2)Sono salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del 5 per mille dell’IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).
È comunque necessario che i soggetti interessati:
• presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;• versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Cessione eccedenze IRES di gruppo(art. 2, comma 3)In caso di cessione delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato - compilata dalla società consolidante - dei dati riferibili ai cessionari non determina l’inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco. Si applica, però la sanzione nella misura massima prevista.
Dichiarazioni d’intento(art. 2, comma 4)La trasmissione delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento passa dal 16 del mese successivo alla loro ricezione, al termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d’intento, in sospensione d’imposta.
Liquidazione e scioglimento delle società di capitali(art. 2, comma 5)Con le modifiche apportate si vuole allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali. In particolare, viene previsto che i termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, decorrono dalla data delle iscrizioni (proceduralmente necessarie per la liquidazione societaria) previsti dagli articoli 2484 e 2485 c.c. o, se si tratta di imprese individuali, dalla data indicata nella dichiarazione di variazione ai fini IVA (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998).
Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali della revoca della liquidazione (ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.), si prevede che se gli effetti (anche ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione (art. 5, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 322/1998) o della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta successivi (art. 5, comma 3 D.P.R. n. 322/1998) il liquidatore, o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni.
Restano in ogni caso fermi gli effetti delle suddette dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.
Spesometro(art. 2, comma 6)Dal 1° gennaio 2012, lo spesometro assume la veste di un vero e proprio elenco clienti-fornitori. Infatti, da tale data, scompare il limite di 3.000 euro in quanto - per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione - gli operatori devono comunicare l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Domicilio fiscale atti amministrazione finanziaria(art. 2, comma 7)Scompare l’obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria.
Comunicazione operazioni black list(art. 2, comma 8)Introdotta la soglia minima di 500 euro per la comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (art. 1, D.L. n. 40/2010).
Accise(art. 2, commi 9-10)In materia di accise, viene prevista la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità .
Imprese che producono birra “artigianale”(art. 2, commi 12-13)Introdotte semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri). In particolare, viene previsto che l’accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l’installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Cancellazione ipoteche(art. 2, comma 14)Prevista la cancellazione automatica, per decorso di un ventennio dalla data dell’iscrizione, delle ipoteche il cui effetto sia cessato ai sensi dell’art. 2847 c.c. (tale norma prevede che le iscrizioni ipotecarie cessano di avere efficacia, in assenza di rinnovazione, decorso un ventennio dalla data della relativa iscrizione e alla data di estinzione dell’obbligazione garantita).
Deroga al limite di 1.000 euro per l’uso del contante(art. 3, commi 1-2)Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi UE ovvero dello SEE, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all’uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro).
La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione attestante che quest’ultimo non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi UE o dello SEE e che ha residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso cedente o il prestatore, per non incorrere nella violazione dell’obbligo, deve versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all’operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o ricevuta fiscale/ scontrino emesso.
I contribuenti che intendono fruire di questa deroga devono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
Pagamento stipendi e pensioni superiori a 1.000 euro(art. 3, commi 3-4)Differita al 1° maggio 2012 l’efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (art. 12, comma 2, D.L. n. 201/2011).
Della novità va data massima pubblicità presso gli sportelli aperti al pubblico degli enti interessati.
Inoltre, la nuova disposizione non si applica per chi si è già adeguato aprendo un conto corrente o un libretto di risparmio.
Pignoramento di credito verso terzi(art. 3, comma 5, lettere a-b)Intervenendo sul limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente si deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del Codice di procedura civile in materia.
Pertanto, per importi fino a 5.000 euro, vengono previsti limiti di pignorabilità più bassi di quelli processual-civilistici.
Espropriazione immobiliare(art. 3, comma 5, lettera c)Viene fissata la soglia di 20.000 euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare l’espropriazione immobiliare.
Ipoteche(art. 3, commi 5, lettera d, 6 e 7)Viene fissata la soglia di 20.000 euro di credito come limite al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere la garanzia.
Inoltre, vengono definitivamente chiarite le finalità di garanzia dell’istituto, che rendono autonoma l’esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all’esecuzione.
Si regola poi l’entrata in vigore della nuova disposizione (art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973) e l’abrogazione dell’assetto vigente (art. 7, comma 2, lettera gg-decies, D.L. n. 70/2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse.
Deducibilità costi contratti a corrispettivi periodici(art. 3, commi 8-9)Introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.
Soglia minima di esigibilità dei crediti tributari(art. 3, commi 10-11)La soglia di esigibilità di un credito tributario passa dagli attuali 16,53 euro a 30 euro. Al di sotto di questa cifra non si procederà più con la riscossione dei crediti tributari erariali e locali.
Per evitare elusioni e abusi, il nuovo limite non varrà in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
Dichiarazioni sostituti d’imposta(art. 3, comma 12)Corretta una norma che riportava ancora i valori espressi in lire. Infatti, viene previsto che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta - a decorrere da quelle relative all’anno d’imposta 2012 - siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Accise(art. 3, comma 13)Gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, possono corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale.
Comunicazione dati dei rapporti intrattenuti dalle imprese assicurative(art. 3, comma 14)L’obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all’Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica (art. 11-bis, D.L. n. 201/2011) viene esteso anche alle imprese assicurative.
Provvedimenti Direttore AAMS(art. 3, comma 16)Così come già previsto per le Agenzie fiscali, anche i provvedimenti del direttore generale di AAMS devono essere pubblicati solo sul sito internet (e non più anche in G.U.).
Delibere comunali addizionali IRPEF(art. 4, comma 1)Anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell’anno della loro pubblicazione.
Imposta RCA(art. 4, comma 2)La possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto viene estesa anche per alle Regioni a statuto speciale.
Riversamento IMU(art. 4, comma 3)A partire dal 1° gennaio 2013 il contributo dell’1 per mille della quota di gettito dell’IMU spettante al comune è riversato dallo stesso entro il 30 aprile di ogni anno (art. 3, comma 1, Decreto capo dipartimento delle politiche fiscali del MEF 22 novembre 2005 e successive modificazioni)
Sblocco tributi locali(art. 4, comma 4)Abrogate, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.
Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relative all’anno d’imposta 2012, emanate prima del D.L.
Addizionale accisa energia elettrica(art. 4, comma 10)Abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’addizionale sull’accisa all’energia elettrica (art. 6, D.L. n. 511/1998)
Rimborso della deduzione IRAP sulla quota del costo del lavoro(art. 4, comma 12)A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011, secondo cui è passata dal 10% al 100% la deduzione ai fini delle imposte dirette dell’IRAP relativa al costo del lavoro, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973.
Pubblicazione integrazione agli studi di settore(art. 5, comma 1)Viene prevista la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012 (invece che entro il 31 marzo, termine attualmente in vigore), le eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.
Acconto imposta di bollo(art. 5, comma 2)Passa dal 30 novembre al 16 aprile il termine, concesso a Poste Spa, banche e intermediari finanziari, per versare l’acconto pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata.
Acconto imposta sulle assicurazioni(art. 5, comma 3)Passa dal 30 novembre al 16 maggio il termine, concesso alle imprese di assicurazione, per versare l’acconto pari al 12,5% dell'imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata.
Tributo comunale sui rifiuti (TARES)(art. 6, comma 2)Riguardo al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14, D.L. n. 201/2011, che è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, viene stabilito - in sede di prima applicazione - che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.
Dichiarazioni relative all’uso del suolo(art. 6, commi 3-4)Le norme attualmente in vigore prevedono che AGEA si avvalga dell’Agenzia del Territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti.
I dati forniti da AGEA all’Agenzia (utili per aggiornare il catasto terreni) sono spesso disomogenei o incompleti (in funzione sia dell’attività di recupero sia di quella di aggiornamento delle banche dati).
Ora, si dispone che sia un provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.
Autocertificazione dati catastali(art. 6, comma 5)Sono esclusi del meccanismo dell’autocertificazione i dati in materia di Catasto.
Parere Consiglio di Stato per i giochi pubblici(art. 7)Prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
Deducibilità costi da reato(art. 8, commi 1-3)Nella determinazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi (art. 6, comma 1, TUIR) non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p..
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
Viene inoltre previsto che:
• ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (in tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi). Comunque, in nessun caso si applica la disposizione (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997) in tema di concorso di violazioni e la sanzione è riducibile solo nell’ipotesi in cui il trasgressore, entro il termine previsto per il ricorso, definisca la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata per la violazione;
• le nuove norme si applicano, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dalla previgente disciplina sui costi da reato (art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993), anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l’ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base alla vecchia disciplina si siano resi definitivi.
Accertamento in caso di omessa o infedele presentazione della comunicazione per gli studi di settore(art. 8, commi 4-5)Si può utilizzare l’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.
Indagini finanziarie(art. 8, comma 6)Viene introdotta la possibilità per la GdF di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini della effettuazione di proposte, all’Agenzia delle Entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo (art. 22, D.Lgs. n. 472/1997).
Comunicazione infrazioni alla normativa sul riciclaggio(art. 8, comma 7)Le comunicazioni delle infrazioni in materia di antiriciclaggio non vanno fatte più direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Liste selettive dei soggetti che non emettono gli scontrini fiscali(art. 8, comma 8)Viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di elaborare liste selettive contenenti i nominativi dei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.
Chiusura partite IVA inattive(art. 8, comma 9)Previsto l’invio automatizzato di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta a 1/3. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Se i soggetti non forniscono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Unificazione dei termini per i controlli in caso di opzione per la cedolare secca(art. 8, comma 10)Con riferimento alla nuova possibilità di optare per la cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, vengono unificati i termini per le attività di controllo, considerato che l’opzione per l’applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l’arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell’imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.
Soppressione della norma che prevede la sostituzione della contabilità con gli estratti conto bancari(art. 8, comma 11)Eliminata la disposizione, prevista nella Legge di Stabilità 2012 (art. 14, legge n. 183/2011) secondo cui i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta della contabilità.
Accertamento esecutivo(art. 8, comma 12)Introdotte alcune modifiche agli accertamenti esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010). In particolare:
• si introduce un adempimento a carico dell’agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione;
• si allunga di un anno il termine entro il quale va avviata l'espropriazione forzata: infatti, ora, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo (e non più secondo) anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 29, comma 1, lettera e, D.L. n. 78/2010).
Imposta di bollo sui valori scudati(art. 8, commi 13, 14, 15, 16, lettere da a) a d))Introdotte alcune modifiche alla nuova imposta di bollo sui valori scudati (art. 19, D.L. n. 201/2011). In particolare:
• con decorrenza 1° gennaio 2012, vengono inseriti i depositi bancari tra i rapporti soggetti a bollo proporzionale;
• viene prevista la possibilità di disinvestimento da parte dell’intermediario in caso di mancata provvista;
• il versamento slitta dal 16 febbraio al 16 maggio.
Tassazione immobili all’estero(art. 8, comma 16, lettere e, f, g)Per gli immobili detenuti all’estero, la nuova imposta patrimoniale dello 0,76% (art. 19, comma 15, D.L. n. 201/2011) non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.
Inoltre, la determinazione del valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, è fatta sulla base del valore utilizzato nel Paese estero UE/SEE per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.
Inoltre, viene previsto che:
• per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. In tal caso spetta anche la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa tra i soggetti che utilizzano l’abitazione principale e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro);
• spetta comunque un credito d’imposta per quelle assolte nel Paese estero (UE/SEE) in cui è sito l’immobile.
Attività finanziarie detenute all’estero(art. 8, comma 16, lettera h)Per quanto riguarda la nuova imposta sulle attività detenute all’estero, si equiparano i conti correnti detenuti nella UE/SEE ai conti correnti detenuti in Italia con riferimento alla misura dell’imposta.
Scudo fiscale(art. 8, comma 16, lettera i)Per evitare una procedura di infrazione UE, si prevede che alle attività oggetto di emersione non è precluso l’accertamento dell’IVA.
Imposta straordinaria sullo scudo(art. 8, comma 17)Viene spostato al 16 maggio 2012 il termine (scaduto il 16 febbraio) per provvedere al versamento dell’imposta sulle attività oggetto di emersione (art. 19, comma 8, D.L. n. 201/2011).
Compensazioni IVA(art. 8, commi 18-21)Scende da 10.000 a 5.000 euro la soglia di applicazione delle stringenti disposizioni sulle compensazioni IVA (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).
Controlli enti non commerciali e ONLUS(art. 8, comma 22)Ai fini dei controlli, è possibile eseguire l’accesso finalizzato alla verifica nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.
Controlli doganali(art. 9, commi 1-2)Si estende anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà, per gli Uffici doganali, di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l’identità dei soggetti coinvolti.
Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali(art. 9, comma 3)Ai fini del Codice civile (art. 2783-bis), relativamente ai privilegi, si prevede l’equiparazione dei predetti crediti a quelli IVA.
Operazioni di gioco a fini di controllo(art. 10, comma 1)Ai fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (slots), i dipendenti di AAMS possono “camuffarsi” da giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.
Giochi pubblici(art. 10, commi 2-8)In materia di giochi pubblici viene previsto che:
• il controllo della documentazione antimafia è esteso anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi;
• non è possibile partecipare alle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara;
• con appositi provvedimenti dovrà essere razionalizzato e rilanciato il settore dell’ippica;
• a decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse di cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.
Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative(art. 11, commi 1-3)L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro (art. 5-quinques, D.L. n. 203/2005), nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1, D.L. n. 209/2002) viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Sanzioni doganali(art. 11, comma 4)Viene rivisto completamente il sistema sanzionatorio nel caso in cui gli Uffici doganali, accertino differenze qualitative /quantitative/valore relativamente a merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti (art. 303, D.P.R. n. 43/1973).
Sanzioni accise(art. 11, commi 5-6)Si incrementano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante (D.Lgs. n. 504/1995).
Inoltre, alle stesse sanzioni si è assoggettati nel caso in cui le predette dichiarazioni sono presentate in via telematica (D.L. n. 262/2006).
Sanzioni catastali(art. 11, comma 7)Vengono inasprite le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicatodi affissione all’albo pretorio della “notifica” della avvenuta attribuzione della rendita definitiva.
Sanzioni per i controlli sul denaro alla frontiera(art. 11, comma 8)Inasprite le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme per i controlli sul denaro ala frontiera.
A tal fine si prevede:
• una riduzione del limite fissato dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro);
• un innalzamento dell’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: da 5% dell’eccedenza si passa al 15% dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
• il mantenimento dell’attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);
• l’aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).
Inoltre, nei casi in cui non è consentito al trasgressore l’accesso all’istituto dell’oblazione, poiché spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell’eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF, vengono fissate nuove soglie che:
• rispettano i principi fissati dal regolamento CE 1889/2005;
• fanno salva l’applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;
• fissano una sanzione minima del 20% dell’eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10.000 euro, fatta salva la possibilità di oblare (con un’aliquota del 15%), qualora l’eccedenza non sia superiore a 40.000 euro.
Controversie doganali(art. 12, commi 1-2)In materia di controversie doganali è abrogata la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell’accertamento doganale.
Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Sentenze Commissioni tributarie in materia catastale(art. 12, commi 3-4)È previsto l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.
Inoltre, al fine di assicurare la conoscibilità dell’iter giurisdizionale dei ricorsi in materia di operazioni catastali si prevede comunque l’annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.
Prenotazione a debito delle spese di giustizia nelle controversie con l’Agenzia del Demanio(art. 12, comma 5)La regola che prevede che nel processo in cui è parte un’Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l’imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l’Amministrazione si rivelerà soccombente, vale anche per l’Agenzia del demanio.

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