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sabato 10 marzo 2012

Saldo IVA entro il 16 marzo 2012

I contribuenti che presentano la dichiarazione insieme al modello UNICO 2012 possono differire il versamento del saldo IVA
 Arianna ZENI
Entro il 16 marzo 2012, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al 2011) devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2012, possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma.
Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Tale versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti procedure telematiche:
- “F24 On line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A.
I contribuenti possono eseguire il versamento:
- in un’unica soluzione;
- in forma rateale ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DLgs. n. 241/97 (il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato, in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove, dal 16 marzo al 16 novembre).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi;
- la prima rata deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Versamento in un’unica soluzione o rateizzazione?
Come rilevato dalle istruzioni ai modelli IVA 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 16 marzo), ovvero rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, invece, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e successivamente dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2011.
Gli interessi relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda che l’importo minimo da versare è pari a 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
 

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