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mercoledì 21 marzo 2012

PARLIAMO UN PO' DI IMU

Vediamo come funziona la nuova imposta per i fabbricati già dotati di rendita catastale:

FABBRICATI DOTATI DI RENDITA

Ai sensi dell' art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data dell'1 gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
                
VC = RC x 105/100 x M
                
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
La principale differenza, rispetto alla disciplina già propria dell'ICI, riguarda la modulazione dei coefficienti moltiplicatori (M), che sono definiti:
  • in misura pari al 160% di quelli già adottati ai fini dell'ICI, (per una rivalutazione, quindi, pari al 60%);
  • in riferimento ad una classificazione delle varie tipologie immobiliari sensibilmente diversa da quella già utilizzata ai fini dell'ICI.

Segnatamente, dal 2012, ai fini dell'IMU, la misura dei coefficienti moltiplicatori è definita come segue (art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2001):
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5. Tale moltiplicatore sarà innalzato a 65 dall'1.1.2013;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
I nuovi coefficienti moltiplicatori rilevano ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare l'IMU anche rispetto agli immobili che assumono o riassumono rilevanza con l'introduzione del nuovo tributo. Si allude, in particolare:
  • all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
  • ai fabbricati dotati dei requisiti della ruralità fiscale di cui all'art.9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94.
Si ricorda che fino al 2011, ai fini dell'ICI, i coefficienti moltiplicatori risultavano pari, rispettivamente, a:
  • 100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l'eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
  • 40, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
  • 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D (es. opifici);
  • 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda inoltre che i fabbricati a destinazione particolare, classificati o classificabili in Catasto in una delle categorie del gruppo E, vanno esenti dall'ICI ai sensi dell'art.7 co. 1 lett. b) del DLgs. 30.12.92 n. 504.


IL VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI DELL'IMU
Legenda:
RD = reddito dominicale iscritto in Catasto all'1 gennaio
RC = rendita catastale iscritta in Catasto all'1 gennaio
Descrizione
Base imponibile
IMU
Tipologia immobile
Terreni
Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola 110 x RD x 125/100 = RD x 137,5
Posseduti da altri soggetti 130 x RD x 125/100 = RD x 162,5
Fabbricati
C/1
Negozi e botteghe (C/1) 55 x RC x 105/100= RC x 57,75
D. eccetto D/5
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Per il 2012 60 x RC x 105/100= RC x 63
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Dall'1.1.2013 65 x RC x 105/100= RC x 68,25
A/10 e D/5
Uffici e studi privati
Banche e assicurazioni (D/5)
80 x RC x 105/100= RC x 84
B. C/3, C/4, C/5
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportive - es. palestre - (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 x RC x 105/100= RC x 147
A, eccetto A/10, C/2,
C/6, C/7
Immobili ad uso abitativo (gruppo A tranne A/10)
Cantine, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160x RC x 105/100= RC x 168


Rilevanza dell'accatastamento
Ai fini delle modalità di determinazione della base imponibile (ed in primis, della connessa scelta del coefficiente moltiplicatore) non rileva la destinazione "di fatto" dell'unità immobiliare.
Unico aspetto rilevante è il suo classamento catastale.
Pertanto, anche in caso di utilizzazione promiscua di un fabbricato (es. abitazione e studio professionale), si deve fare esclusivo riferimento alle caratteristiche catastali dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla sua effettiva destinazione.

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