FABBRICATI DOTATI DI RENDITA
Ai sensi dell' art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data dell'1 gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
VC = RC x 105/100 x M
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
La principale differenza, rispetto alla disciplina già propria dell'ICI, riguarda la modulazione dei coefficienti moltiplicatori (M), che sono definiti:
- in misura pari al 160% di quelli già adottati ai fini dell'ICI, (per una rivalutazione, quindi, pari al 60%);
- in riferimento ad una classificazione delle varie tipologie immobiliari sensibilmente diversa da quella già utilizzata ai fini dell'ICI.
Segnatamente, dal 2012, ai fini dell'IMU, la misura dei coefficienti moltiplicatori è definita come segue (art.13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2001):
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5. Tale moltiplicatore sarà innalzato a 65 dall'1.1.2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
- ai fabbricati dotati dei requisiti della ruralità fiscale di cui all'art.9 co. 3 - 5 del DL 557/93, conv. L. 133/94.
- 100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l'eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
- 40, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
- 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D (es. opifici);
- 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
IL VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI DELL'IMU
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Legenda: RD = reddito dominicale iscritto in Catasto all'1 gennaio RC = rendita catastale iscritta in Catasto all'1 gennaio |
Descrizione
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Base imponibile
IMU
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Tipologia immobile
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Terreni
| Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola | 110 x RD x 125/100 = RD x 137,5 | |
Posseduti da altri soggetti | 130 x RD x 125/100 = RD x 162,5 | |||
Fabbricati |
C/1
| Negozi e botteghe (C/1) | 55 x RC x 105/100= RC x 57,75 | |
D. eccetto D/5
| Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Per il 2012 | 60 x RC x 105/100= RC x 63 | ||
Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Dall'1.1.2013 | 65 x RC x 105/100= RC x 68,25 | |||
A/10 e D/5
| Uffici e studi privati Banche e assicurazioni (D/5) | 80 x RC x 105/100= RC x 84 | ||
B. C/3, C/4, C/5
| Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportive - es. palestre - (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5) | 140 x RC x 105/100= RC x 147 | ||
A, eccetto A/10, C/2,
C/6, C/7 | Immobili ad uso abitativo (gruppo A tranne A/10) Cantine, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7) | 160x RC x 105/100= RC x 168 |
Rilevanza dell'accatastamento
Ai fini delle modalità di determinazione della base imponibile (ed in primis, della connessa scelta del coefficiente moltiplicatore) non rileva la destinazione "di fatto" dell'unità immobiliare.
Unico aspetto rilevante è il suo classamento catastale.
Pertanto, anche in caso di utilizzazione promiscua di un fabbricato (es. abitazione e studio professionale), si deve fare esclusivo riferimento alle caratteristiche catastali dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla sua effettiva destinazione.
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