DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



venerdì 9 marzo 2012

Cessione quote srl, regime semplificato senza notaio

Lo ribadisce Assonime nella circ. 6, che analizza le misure di semplificazione introdotte per le srl
 Maurizio MEOLI e Roberta VITALE
Nella circolare Assonime 7 marzo 2012 n. 6 viene esaminata la disciplina del “sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata”.
Nello specifico, oltre al nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali, già esaminati in precedenti interventi, Assonime ripercorre le nuove disposizioni in materia societaria introdotte in tema di semplificazioni per il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale e per il bilancio delle società a responsabilità limitata.
In relazione alla prima misura, si ricorda che, con l’art. 36, comma 1-bis, del DL 25 giugno 2008 n. 112, è stata introdotta una procedura semplificata per il trasferimento delle quote di srl. Ai sensi dell’articolo citato, l’atto di trasferimento di quote di srl può essere:
- sottoscritto con firma digitale dei contraenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- depositato, entro 30 giorni, presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato (cioè, i professionisti iscritti nella Sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).
Con l’art. 14, comma 8, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il legislatore è intervenuto fornendo un’interpretazione autentica della disposizione. Il legislatore, volendo dirimere ogni questione sorta in precedenza sul tema, ha chiarito che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di srl, disciplinato dall’art. 36, comma 1-bis, del DL 112/2008, è “in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile” ed è sottoscritto con la sola firma digitale di cui all’art. 24 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Ciò vuol dire – ha osservato Assonime – che il procedimento di formazione e di deposito degli atti di trasferimento di quote sottoscritti con firma digitale è alternativo ed autonomo rispetto al regime di cui all’art. 2470, comma 2, c.c. Con la conseguenza che, ai fini del deposito nel Registro delle imprese, non occorre alcuna autentica delle firme digitali apposte dalle parti. In pratica, non è più necessario un intervento del notaio al fine di autenticare le firme digitali dei contraenti.

Nel regime semplificato non occorre l’autentica notarile della firma digitale
Circa l’ambito di applicazione di tale regime, Assonime ha precisato che, avendo natura derogatoria rispetto alla disciplina di diritto comune (art. 2470, comma 2, c.c.), l’art. 36, comma 1-bis, del DL 112/2008 si applica solo agli “atti di trasferimento delle quote”. In tali atti rientrano quelli che trasferiscono la piena proprietà delle quote, con esclusione quindi degli atti costitutivi di pegno e di usufrutto chenno natura diversa in quanto costitutivi di diritti reali minori.
Infine, con riferimento al regime di decorrenza, Assonime ritiene che la natura interpretativa della nuova disposizione ne impone un’applicazione retroattiva.
Passando, poi, alla seconda misura di semplificazione, Assonime, con riguardo all’art. 14, comma 9, della L. 183/2011 – ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2012, le srl che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha precisato che:
- la previsione normativa trova certamente applicazione nelle srl che non abbiano nominato il collegio sindacale per la mancanza dell’obbligo di dotarsi di una struttura di controllo ex art. 2477 c.c.;
- la previsione normativa trova applicazione anche nel caso in cui, nonostante l’assenza dell’obbligo di dotarsi di una struttura di controllo, la srl abbia comunque nominato il collegio sindacale;
- la nuova disposizione solleva perplessità dal momento che non appare coordinata con l’art. 2477 c.c., che consente alle srl di nominare, in alternativa al collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore. A fronte di ciò, infatti, in base alla lettera dell’art. 14, comma 9 della L. 183/2011, mentre la nomina del collegio sindacale non permette di usufruire della semplificazione in questione, la nomina di un sindaco unico o di un revisore consente la redazione del bilancio semplificato

Nessun commento:

Posta un commento