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venerdì 30 marzo 2012

Spesometro 2011 con vecchie regole

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il Ministro delle Finanze ha chiarito che il DL 16/2012 ha efficacia solo dal 1° gennaio 2012
Sandro CERATO
Sembra finalmente risolta la diatriba relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 28 marzo, infatti, il Ministro delle Finanze ha precisato che le “semplificazioni” introdotte dall’art. 2 del DL 16/2012 prestano efficacia solamente a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, mentre per quelle relative al 2011 rimangono immutate le precedenti regole.
Ad onor del vero, la soluzione proposta era stata già “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate che, tramite il proprio sito internet, ha comunicato ai contribuenti che, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, restano ferme le regole precedenti, mentre solo da quelle effettuate dal 1° gennaio 2012 è necessario tener conto delle novità del decreto sviluppo.
È bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Come già osservato in precedenti interventi, le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).

Sembrava difficile sostenere il contrario
E, in questo ambito, sembrava difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorressero già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena la necessità per gli operatori di reperire tutti i codici fiscali dei contribuenti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011, in quanto l’obbligo di comunicazione delle operazioni a prescindere dalla soglia minima necessita senz’altro una modifica anche del contenuto della comunicazione. Non si trascuri, infatti, tale ultima necessità, atteso che il modello dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ed i tempi troppo stretti del termine del 30 aprile 2012 non avrebbero consentito alcun restyling.
Non ultimo, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 avrebbe altresì comportato l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero state “retroattive”, si sarebbe venuta a creare una situazione tale per cui tutte le comunicazione dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembrava eccessivo e non del tutto legittimo.

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