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venerdì 1 luglio 2011

Debutta oggi l’elenco «clienti e fornitori» per le operazioni con fattura

Le operazioni senza obbligo di fattura sono incluse, invece, a partire dal secondo semestre dell’anno
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immagineOggi debutta l’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, IVA compresa, effettuate nei confronti dei privati, con coinvolgimento di tutti i commercianti al dettaglio. Tuttavia, l’applicazione dell’obbligo previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 per l’anno 2011 avviene a due “velocità”, in quanto vi sono regole differenti in funzione del periodo temporale di effettuazione dell’operazione, rammentando sin d’ora che, per il periodo d’imposta 2010, l’adempimento in questione riguarda solamente le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, purché di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA.
In particolare, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, il punto 2.5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (come modificato da quello successivo del 14 aprile 2011) dispone che sono escluse dall’obbligo di comunicazione quelle “per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura”. Leggendo al contrario tale norma, ciò sta a significare che nella predetta fascia temporale l’obbligo di monitoraggio riguarda solamente le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, la cui soglia minima di riferimento è pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
È bene evidenziare che l’obbligo di emissione della fattura può sussistere in ogni caso per alcune categorie di soggetti (i professionisti, ad esempio), a prescindere dalla qualità della controparte (privato o soggetto IVA) o dalla richiesta di emissione della fattura. In altre ipotesi, e in particolare per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (genericamente, i commercianti al dettaglio), l’obbligo di emissione della fattura sorge o su specifica (facoltativa) richiesta del cliente, ovvero laddove si tratti di operazioni che formino oggetto dell’attività propria dell’acquirente, il quale è obbligato a richiedere l’emissione del documento (art. 22, comma 3, del DPR 633/72).
Nel secondo semestre del 2011, e quindi a partire da oggi, 1° luglio, fermo restando l’obbligo di comunicazione delle suddette operazioni, si “aggiungono” anche le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la cui soglia minima è, però, a 3.600 euro, IVA compresa. In linea generale, ciò sta a significare che le operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale, il cui corrispettivo complessivo superi il predetto limite, dovranno essere “monitorate”, soprattutto al fine di intercettare le generalità della parte acquirente o committente. A tal fine, la circ. n. 24/2011 dell’Agenzia delle Entrate, riprendendo il contenuto del punto 3.2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, precisa che sussiste l’obbligo di acquisizione del codice fiscale della controparte “privata” residente in Italia (per quelli non residenti sono necessari i dati anagrafici), e ciò anche nell’ipotesi in cui venga emessa la fattura (per obbligo o per facoltà). Sul punto, sono evidenti le difficoltà di reperimento dei dati del cliente “privato”, il quale si sentirà “interrogato” dal negoziante, con conseguenti complicazioni anche di carattere commerciale, evidenziando che il soggetto che pone in essere l’operazione è obbligato a identificare il cliente per una corretta gestione dell’adempimento.
Occorre tener conto anche delle modifiche recate dal DL Sviluppo
Infine, quanto descritto in precedenza deve tener altresì conto delle novità introdotte con il DL 70/2010 (c.d. “Decreto Sviluppo”), che ha escluso l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo avvenga tramite carte di credito, debito o prepagate, purché tali strumenti siano stati emessi da uno dei soggetti previsti nell’art. 7 del DPR 605/73 (trattasi di banche, Poste e altri intermediari finanziari). Resta fermo, quindi, l’obbligo di comunicazione laddove il pagamento avvenga mediante uno dei predetti strumenti, qualora emesso da un operatore finanziario non residente nel territorio dello Stato e ivi privo di stabile organizzazione. È bene evidenziare che l’esclusione in questione prescinde dalle modalità di certificazione dell’operazione (ovviamente sopra soglia), con la conseguenza che, ferma restando la qualifica di non soggetto passivo della controparte, anche le operazioni per le quali viene emessa la fattura, se pagate con i citati strumenti di pagamento, è esclusa dall’obbligo di comunicazione.

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