DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



venerdì 22 luglio 2011

Contante limitato anche in vacanza

L’attraversamento del confine nazionale con denaro al seguito può essere soggetto a dichiarazione doganale
img
 
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, pare utile proporre un breve sintesi sul tema del trasporto transfrontaliero di denaro al seguito, in quanto non è poi così infrequente che sia necessario partire per le ferie con una somma di denaro contante che deve essere dichiarata in dogana. Ciò anche alla luce del fatto che eventuali violazioni (molto spesso involontarie) possono comportare profili sanzionatori significativi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 195/2008, chiunque esca dal territorio nazionale (o vi entri) trasportando “denaro contante” di importo “pari o superiore” a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane in modo esatto e completo.
Ciò significa che anche un contribuente che decide di trascorrere le vacanze in Costa Azzurra portando con sé 20.000 euro è tenuto a presentare la dichiarazione doganale.
Tale dichiarazione, redatta in apposito modello scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane, può, in alternativa, essere:
- trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane. Il dichiarante, in tal caso, deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve, in tal caso, recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.
I tratti essenziali della disciplina in argomento non rappresentano una novità per i contribuenti. Tuttavia, si ritiene opportuno ricordare le novità introdotte con il DLgs 195/2008, tenendo presente in particolare che:
- solo l’Agenzia delle Dogane rappresenta l’autorità competente a ricevere la dichiarazione;
- è stata eliminata la possibilità di presentare, nel caso di passaggio intracomunitario, la dichiarazione nelle 48 ore successive allo stesso (novità resasi necessaria al fine di impedire a soggetti comunitari di rendersi irreperibili dopo essersi appellati a tale facoltà).
In caso di violazione, sanzione fino 40% dell’importo trasferito
La violazione delle disposizioni sopracitate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia indicata (pari o superiore a 10.000 euro), con un minimo di 300 euro.
Il denaro contante trasferito, o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato nel limite del 40% dell’importo in eccedenza dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza.
Tuttavia, il soggetto cui è stata contestata una violazione per omissione della dichiarazione di trasferimenti transfrontalieri con denaro contante al seguito può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento, in misura ridotta, pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro (se inferiore a 250.000 euro e il contribuente non si sia avvalso della stessa facoltà nei 365 giorni precedenti la contestazione), e comunque, non inferiore a 200 euro. Detto pagamento può essere effettuato:
- all’Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa con le modalità appositamente stabilite dal DLgs 195/2008.
 

Nessun commento:

Posta un commento