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lunedì 4 luglio 2011

Lavoratori autonomi: detrazione del 55% e deduzione cumulabili

Lo ha chiarito l’Agenzia, riguardo le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati sugli immobili strumentali o a utilizzo promiscuo
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L’Agenzia delle Entrate ha affermato, nella circolare n. 20 del 13 maggio 2011, paragrafo 3.4., che gli esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata, possono avvalersi, in relazione alle spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati sugli immobili strumentali o ad utilizzo promiscuo, sia della detrazione del 55% che della deduzione delle stesse spese in sede di determinazione del reddito. Si tratta delle spese contemplate nella L. n. 296 del 2006, quali quelle per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale o degli infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ecc.
Quindi i lavoratori autonomi (così come le imprese) possono avvalersi della detrazione del 55% prevista dalla detta legge, a condizione che posseggano l’immobile strumentale in base ad un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria, comodato) e le spese siano rimaste effettivamente a loro carico. Ciò in quanto, mentre la detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete soltanto per gli edifici residenziali, quella del 55% interessa gli immobili appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali degli artisti e professionisti e delle imprese. Il quesito posto all’Agenzia riguardava, peraltro, un immobile “utilizzato promiscuamente” e il principio affermato nella circolare si applica, evidentemente, anche a tale immobile.
Detrazione del 55% per gli immobili di qualsiasi categoria catastale
La detrazione del 55% è, pertanto, cumulabile con la deduzione delle stesse spese, che deve avvenire secondo le regole stabilite per le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili (imputazione in aumento del costo del bene, se di natura incrementativa, ovvero deducibilità nel periodo d’imposta di sostenimento nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, con eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi).
Non è stato, al riguardo, richiamato il principio affermato nella risoluzione n. 163 del 22 ottobre 2001, in base al quale il costo di acquisto dei beni strumentali va assunto nell’ammontare effettivamente sostenuto e cioè al netto degli eventuali contributi ricevuti. La deduzione dal reddito spetta, quindi, in relazione all’intera spesa sostenuta, salva l’applicazione delle regole sopra ricordate. In tale risoluzione è stato precisato che devono ritenersi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo i proventi diversi dai compensi, quali le sopravvenienze attive: non è, pertanto, applicabile la disciplina dei contributi prevista ai fini della determinazione del reddito d’impresa e i contributi stessi concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo non quali componenti positivi, bensì in diminuzione dei componenti negativi in relazione ai quali sono erogati. Ad esempio, il costo di acquisto di un bene strumentale assume rilevanza, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto e, quindi, al netto del contributo ricevuto.
Con riguardo alla detrazione del 55% è stato, evidentemente, ritenuto che, analogamente a quanto affermato con riguardo all’agevolazione Tremonti-ter nella circolare n. 44 del 2009, l’effetto che deriva dall’incentivo “si sostanzia in una riduzione d’imposta che ... non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso”. In tal modo l’Agenzia aveva dato soluzione al dubbio che la detta agevolazione potesse costituire un contributo in conto capitale per l’acquisto dei beni agevolati e dovesse, quindi, concorrere a formare il reddito in assenza di norme di esclusione.
È stato ritenuto che, nonostante il diretto rapporto tra investimento e deduzione del relativo costo (in seguito alla irrilevanza dell’ammontare sia degli investimenti pregressi che dei disinvestimenti), l’agevolazione in esame non abbia perso la precedente caratteristica di “riduzione d’imposta” irrilevante ai fini reddituali.

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